Corte costituzionale
Sentenza n. 174/1997
Corte cost., sent. 13 giugno 1997, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 174/1997
- Data di deposito
- 13 giugno 1997
- Data di decisione
- 5 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 204 del 17 febbraio 1992
- art. 6, legge n. 181 del 16 aprile 1973
- art. 52, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- regio decreto n. 3725 del 13 novembre 1959
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 5, legge n. 181 del 16 aprile 1973
- art. 73, comma 2, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933
- art. 57, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 23296
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 26 Cost. - dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, nella parte in cui stabilisce che i docenti comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia continuino a percepire il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza. La determinazione della misura del trattamento economico di categorie di personale non omogenee rientra nella discrezionalita' del legislatore, non censurabile in sede di legittimita' costituzionale se conforme a razionalita'. Le funzioni concretamente disimpegnate dagli insegnanti di scuola elementare comandati presso l'Universita' per stranieri di Perugia non possono essere assimilate a quelle svolte dai professori universitari associati per il significato decisivo, ai fini dell'apprezzamento dell'omogeneita' delle funzioni, della procedura di reclutamento e dei criteri di selezione, che tendono ad assicurare, anche attraverso la verifica dell'idoneita' scientifica dei candidati, la qualita' del servizio didattico reso dai professori universitari di seconda fascia, connotandolo in modo essenziale. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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