Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1997

Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1997
Data di deposito
16 maggio 1997
Data di decisione
8 maggio 1997
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:135

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dei trasporti del 19 gennaio 1996
  • circolare direz. gen. M.C.T.C. del 19 marzo 1996

Parametri

Massime

Massima n. 23238

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento al D.m. (Trasporti) 19 gennaio 1996 e notificato soltanto all'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato prevista dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e dalla l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che e' irrituale la notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto all'Avvocatura dello Stato e che tale irritualita' non e' sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, quando la costituzione stessa sia avvenuta proprio per eccepire la inammissibilita' del ricorso. - S. nn. 548/1989, 355/1992, 295/1993; O. n. 266/1995. red.: S. Di Palma

Massima n. 23239

Non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la distrazione degli autobus dal Servizio di linea a quello di noleggio, e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento della idoneita' tecnica dei veicoli, in quanto - posto che le attribuzioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, nella materia delle linee automobilistiche di interesse regionale (come definite, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in particolare, dall'art. 3, d.P.R. n. 5 del 1972 e dagli artt. 84 e 85 d.P.R. n. 616 del 1977) si ripartiscono secondo criteri funzionali basati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare; che, in base a tali criteri, alla competenza degli organi dello Stato e' riservata la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumita' dei cittadini, che esige uniformita' di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, mentre alle regioni spettano le competenze che si riferiscono alla regolarita' e alle diverse modalita' di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione del servizio, trattandosi di profili tipicamente inerenti al rapporti fra concedente e concessionario; e che la deroga, sia pure in via eccezionale e temporanea, alla destinazione ordinaria dei veicoli comporta, quindi, valutazioni di ordine tecnico di spettanza allo Stato, se implicano accertamenti sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ai fini della sicurezza dei trasporti, mentre comporta valutazioni di opportunita', di spettanza dell'ente concedente, se implicano accertamenti sulla regolarita' del servizio - il provvedimento impugnato introduce una disciplina che, anche per l'analiticita' e la specificita' delle sue previsioni, incide in senso fortemente limitativo sulle attribuzioni delle regioni e province in ipotesi che non implicano accertamenti sull'idoneita' tecnica degli autobus da destinare eccezionalmente a diverso impiego. Devono, pertanto, essere annullati sia il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 19 gennaio 1996, sia la circolare della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del detto Ministero in data 19 marzo 1996 (le cui istruzioni esplicitano le direttive del decreto). - S. nn. 58/1976 e 2/1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Emilia Romagna con l'atto indicato in epigrafe;

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio, e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento dell'idoneità tecnica dei veicoli; conseguentemente annulla il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 19 gennaio 1996, nonché la circolare della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di detto Ministero, in data 19 marzo 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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