Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1997
Corte cost., sent. 16 maggio 1997, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1997
- Data di deposito
- 16 maggio 1997
- Data di decisione
- 8 maggio 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:135
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dei trasporti del 19 gennaio 1996
- circolare direz. gen. M.C.T.C. del 19 marzo 1996
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge n. 260 del 25 marzo 1958
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 103 del 3 aprile 1979
- art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 85, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 82, comma 6, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
- art. 87, comma 4, decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
Massime
Massima n. 23238
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento al D.m. (Trasporti) 19 gennaio 1996 e notificato soltanto all'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato prevista dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e dalla l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che e' irrituale la notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto all'Avvocatura dello Stato e che tale irritualita' non e' sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, quando la costituzione stessa sia avvenuta proprio per eccepire la inammissibilita' del ricorso. - S. nn. 548/1989, 355/1992, 295/1993; O. n. 266/1995. red.: S. Di Palma
Massima n. 23239
Non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la distrazione degli autobus dal Servizio di linea a quello di noleggio, e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento della idoneita' tecnica dei veicoli, in quanto - posto che le attribuzioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, nella materia delle linee automobilistiche di interesse regionale (come definite, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in particolare, dall'art. 3, d.P.R. n. 5 del 1972 e dagli artt. 84 e 85 d.P.R. n. 616 del 1977) si ripartiscono secondo criteri funzionali basati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare; che, in base a tali criteri, alla competenza degli organi dello Stato e' riservata la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumita' dei cittadini, che esige uniformita' di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, mentre alle regioni spettano le competenze che si riferiscono alla regolarita' e alle diverse modalita' di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione del servizio, trattandosi di profili tipicamente inerenti al rapporti fra concedente e concessionario; e che la deroga, sia pure in via eccezionale e temporanea, alla destinazione ordinaria dei veicoli comporta, quindi, valutazioni di ordine tecnico di spettanza allo Stato, se implicano accertamenti sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ai fini della sicurezza dei trasporti, mentre comporta valutazioni di opportunita', di spettanza dell'ente concedente, se implicano accertamenti sulla regolarita' del servizio - il provvedimento impugnato introduce una disciplina che, anche per l'analiticita' e la specificita' delle sue previsioni, incide in senso fortemente limitativo sulle attribuzioni delle regioni e province in ipotesi che non implicano accertamenti sull'idoneita' tecnica degli autobus da destinare eccezionalmente a diverso impiego. Devono, pertanto, essere annullati sia il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 19 gennaio 1996, sia la circolare della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del detto Ministero in data 19 marzo 1996 (le cui istruzioni esplicitano le direttive del decreto). - S. nn. 58/1976 e 2/1993. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione Emilia Romagna con l'atto indicato in epigrafe;
Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio, e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento dell'idoneità tecnica dei veicoli; conseguentemente annulla il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 19 gennaio 1996, nonché la circolare della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di detto Ministero, in data 19 marzo 1996.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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