Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1997
Corte cost., sent. 9 maggio 1997, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1997
- Data di deposito
- 9 maggio 1997
- Data di decisione
- 7 maggio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
- art. 2, comma 14, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- comb.disp., legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 3, comma 1, lett. s), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 11, comma 38, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 2, comma 14, legge n. 335 del 7 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23466
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale"), nella parte in cui da' rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, in quanto - posto che l'integrazione della pensione deve assicurare che la prestazione previdenziale consenta di far fronte alle esigenze di vita minime dell'assicurato e della sua famiglia - il legislatore puo', senza che ne risultino violati gli artt. 36 e 38 della Costituzione, considerare anche i redditi del coniuge, per attribuire o meno al titolare della pensione l'integrazione al minimo; sempre che, tuttavia, l'importo dei redditi, propri o cumulati con quelli del coniuge, ostativo all'attribuzione del beneficio, sia determinato ragionevolmente, per poter far fronte alle esigenze di vita minime della famiglia. - cfr. pure, S. nn. 99/1995 e 119/1991. - Sulla natura dell'integrazione della pensione al minimo, cfr. S. n. 240/1994. red.: G. Leo
Massima n. 23472
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale"), nella parte in cui da' rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, in quanto - posto che l'attribuzione dell'integrazione, diretta ad assicurare il minimo necessario al lavoratore pensionato e alla sua famiglia, richiede ulteriori requisiti di reddito, che, in ragione delle esigenze familiari possono legittimamente riferirsi, oltre che ai redditi propri del titolare della pensione, anche a quelli del coniuge, i quali concorrono a soddisfare i medesimi bisogni - non e' ravvisabile, sotto tale profilo, quella identita' di situazione che viene presupposta per dedurre una disparita' di trattamento. Le disposizioni denunciate, invero, non discriminano tra soggetti coniugati e non coniugati, ma stabiliscono il criterio dell'ammontare del cumulo dei redditi dei coniugi per escludere il bisogno che da' diritto all'intervento solidaristico di integrazione della pensione. - Cfr. S. n. 75/1991. red.: G. Leo
Massima n. 23475
Non e' fondata, in riferimento all'art. 31, primo comma, Cost. la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale") - il quale, dando rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, non agevolerebbe la formazione della famiglia, ma incoraggerebbe le famiglie di fatto e la separazione tra coniugi - in quanto, posto che il principio di favore e di sostegno per la famiglia non e' contraddetto quando il legislatore condiziona l'attribuzione di una prestazione solidaristica - come l'integrazione della pensione al trattamento minimo - ai redditi non solo del titolare della pensione ma anche del coniuge, purche' l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione sia ragionevolmente determinato in misura adeguatamente superiore a quello dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione; la mancanza o il diverso atteggiarsi dell'obbligo giuridico di assistenza diversifica le altre situazioni considerate dal giudice rimettente dalla condizione della famiglia legittima e non ne consente il raffronto, giacche' solo il rapporto coniugale e' caratterizzato da stabilita' e certezza e dalla reciprocita' e corrispettivita' di diritti e doveri che nascono dal matrimonio - Cfr. 'ex plurimis' S. nn. 644/1988; 75/1991; 8/1996. Cfr., altresi', S. nn. 81/1966 e 1067/1988. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b), del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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