Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1997

Corte cost., sent. 6 maggio 1997, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1997
Data di deposito
6 maggio 1997
Data di decisione
5 maggio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:122

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23225

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la decadenza dalla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato entro il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anche nei confronti degli imputati ristretti in carcere, anziche' nel termine di quindici giorni desumibile dall'art. 555, comma 1, lettera c) stesso codice, in quanto, con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - posto che il rito immediato ed il giudizio pretorile presentano differenze di presupposto e di disciplina tali da rendere i relativi modelli processuali del tutto incomparabili fra loro, il giudizio immediato (a differenza di quanto accade per l'emissione del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore) potendo essere ritualmente introdotto soltanto nei casi in cui la prova appare evidente e richiesto solo dopo che la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato in stato di custodia cautelare) sia stata interrogata "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova", mentre nel procedimento pretorile l'interrogatorio non soltanto e' richiesto quale presupposto per l'emissine del decreto di citazione a giudizio, ma neppure puo' definirsi come un atto che frequentemente ricorra nella pratica giudiziaria - la durata del termine previsto dall'art. 555, comma 1, lett. e) e' calibrata non solo e non tanto in funzione di un generico "favor" per i riti alternativi, quanto, soprattutto, in ragione del fatto che il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore rappresenta normalmente il primo atto dal quale l'imputato viene ad apprendere della esistenza del processo a suo carico e della accusa che gli viene mossa; e, con riferimento all'art. 97 Cost., il principio del buon andamento della p.a. attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo complesso. - O. nn. 59/1992, 137/1995, 7/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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