Corte costituzionale
Ordinanza n. 64/1997
Corte cost., ord. 14 marzo 1997, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 64/1997
- Data di deposito
- 14 marzo 1997
- Data di decisione
- 10 marzo 1997
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 23242
Manifesta infondatezza della questione, in quanto il presupposto della censura, consistente nella affermata decisivita' del mutamento di quadro normativo determinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (recante: "Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa"), ai fini della rilevata incostituzionalita' dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. -nel senso che risulterebbe ingiustificatamente discriminatoria la mancata distinzione fra i provvedimenti 'ex' art. 310 cod. proc. pen. rientranti nella nuova disciplina ed i provvedimenti regolati dalla precedente normativa, dovendo valere l'incompatibilita' solo in relazione ai primi e non ai secondi -non trova corrispondenza nelle argomentazioni della sentenza n. 131 del 1996, cui il giudice rimettente fa riferimento, poiche', come si desume dalla stessa, il nuovo assetto legislativo ha svolto una <<influenza>> concorrente con altri elementi, e dunque non esclusiva o determinante, nel superamento del precedente orientamento della Corte (sentenza n. 502 del 1991), gia' ravvisabile, del resto, nella decisione n. 432 del 1995. - Cfr., altresi', S. n. 155/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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