Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/1997
Corte cost., ord. 3 luglio 1997, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/1997
- Data di deposito
- 3 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23391
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.. - Sent. n. 294/1995. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale militare di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Vassalli
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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