Corte costituzionale

Ordinanza n. 141/1997

Corte cost., ord. 16 maggio 1997, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
141/1997
Data di deposito
16 maggio 1997
Data di decisione
8 maggio 1997
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:141

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23268

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, per difetto di motivazione sulla sua rilevanza (nella specie, il GIP presso la Pretura circondariale, di fronte alla reiterata opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione del P.M., fondata sulla richiesta di ulteriori accertamenti medico-legali, nell'impugnare gli artt. 393, 394 e 551 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui impediscono alla persona offesa di investire direttamente il giudice per le indagini preliminari della richiesta di incidente probatorio, ha omesso di considerare se, nel caso di specie, erano sussistenti le condizioni di cui agli artt. 392, comma primo, lett. f), e comma secondo, cod. proc. pen., per disporre perizia mediante incidente probatorio, subordinando all'espletamento di questo mezzo di prova, la possibilita' di ordinare al P.M. di formulare l'imputazione, laddove per emettere tale ordine il G.I.P. puo' utilizzare qualsiasi elemento acquisito nel corso delle indagini, tra cui non solo le consulenze tecniche disposte dal P.M., ma anche quelle depositate dalla persona offesa o dalla persona sottoposta ad indagini). red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 393, 394 e 551 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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