Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1996
Corte cost., sent. 19 marzo 1996, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1996
- Data di deposito
- 19 marzo 1996
- Data di decisione
- 7 marzo 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 8, legge della Regione Lombardia n. 42 del 9 settembre 1989
- art. 24, legge della Regione Lombardia n. 21 del 1° luglio 1993
- art. 3, comma 9, legge della Regione Lombardia n. 42 del 9 settembre 1989
Parametri
- art. 14, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- legge n. 441 del 29 ottobre 1987
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3-bis, decreto legge n. 361 del 31 agosto 1987
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 22227
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 3-bis d.l. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, l'art. 3, commi ottavo e nono, legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si avvale di un "apposito gruppo di valutazione" [anziche' di "apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i rappresentanti degli enti locali interessati"], in quanto - postoche' l'art. 3-bis d.l. n. 361 del 1987, che esprime un principio fondamentale della legislazione statale, dettando la regola del procedimento, delinea la cooperazione tra gli enti a vario titolo coinvolti in ordine alla localizzazione ed alla attivazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo lo schema della "conferenza" alla quale partecipano i rappresentanti degli enti interessati e che ha il compito di acquisire e valutare "tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali" - la sostituzione, operata dal legislatore regionale, di un "gruppo di valutazione" all'"apposita conferenza" non risponde al predetto principio relativamente alle modalita' della necessaria partecipazione dei comuni alla procedura per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani. - S. nn. 37/1991; 62/1993; 348/1993. red.: S. Di Palma
Massima n. 22228
Sono manifestamente inammissibili, per carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza (nella specie, motivazione 'per relationem' ad altra, precedente ordinanza di rimessione), le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi ottavo e nono, legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, sollevate con riferimento agli artt. 117, comma primo, 118 e 97, comma primo, Cost.. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37 "Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in materia di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani"), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si avvale di un "apposito gruppo di valutazione";
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, sollevate, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze iscritte ai nn. 422, 423, 490 e 494 del r.o. 1995, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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