Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1996

Corte cost., sent. 19 marzo 1996, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1996
Data di deposito
19 marzo 1996
Data di decisione
7 marzo 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, legge della Regione Lombardia n. 42 del 9 settembre 1989
  • art. 24, legge della Regione Lombardia n. 21 del 1° luglio 1993
  • art. 3, comma 9, legge della Regione Lombardia n. 42 del 9 settembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 22227

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 3-bis d.l. 31 agosto 1987, n. 361, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, l'art. 3, commi ottavo e nono, legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si avvale di un "apposito gruppo di valutazione" [anziche' di "apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonche' i rappresentanti degli enti locali interessati"], in quanto - postoche' l'art. 3-bis d.l. n. 361 del 1987, che esprime un principio fondamentale della legislazione statale, dettando la regola del procedimento, delinea la cooperazione tra gli enti a vario titolo coinvolti in ordine alla localizzazione ed alla attivazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo lo schema della "conferenza" alla quale partecipano i rappresentanti degli enti interessati e che ha il compito di acquisire e valutare "tutti gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali" - la sostituzione, operata dal legislatore regionale, di un "gruppo di valutazione" all'"apposita conferenza" non risponde al predetto principio relativamente alle modalita' della necessaria partecipazione dei comuni alla procedura per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani. - S. nn. 37/1991; 62/1993; 348/1993. red.: S. Di Palma

Massima n. 22228

Sono manifestamente inammissibili, per carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza (nella specie, motivazione 'per relationem' ad altra, precedente ordinanza di rimessione), le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi ottavo e nono, legge reg. Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, sollevate con riferimento agli artt. 117, comma primo, 118 e 97, comma primo, Cost.. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 28 giugno 1988, n. 37 "Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e norme in materia di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani"), nella parte in cui prevede che la Giunta regionale si avvale di un "apposito gruppo di valutazione";

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, della legge della Regione Lombardia 9 settembre 1989, n. 42, sollevate, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 118 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze iscritte ai nn. 422, 423, 490 e 494 del r.o. 1995, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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