Corte costituzionale
Sentenza n. 418/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 418
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 418/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:418
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 27 ottobre 1953
- art. 1, ult. comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 27 ottobre 1953
- art. 1, ult. comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Parametri
- un. lett.a, legge n. 3060 del 28 dicembre 1952
- art. 3, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 23108
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e 1, primo e ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nella parte in cui tali norme riserverebbero in via esclusiva l'esercizio professionale nelle materie dell'economia e della consulenza aziendale, rispettivamente, ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali, in quanto la prescrizione dell'art. unico, lett. a), della legge-delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo cui "la determinazione del campo delle attivita' professionali non deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva "non viene contraddetta da alcuna espressa previsione delle norme delegate che elencano l'ambito delle attivita' delle professioni di dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, senza pretesa di tassativita' e senza limitazioni delle attribuzioni di altre categorie di liberi professionisti. Le norme impugnate, inoltre, conformemente ai principi costituzionali, devono essere interpretate nel rispetto del principio generale di liberta' di lavoro autonomo o di liberta' di imprese di servizi, cui si sottraggono soltanto le attivita' il cui esercizio sia espressamente condizionato all'iscrizione all'albo o al possesso di una specifica abilitazione. - V. S. n. 345/1995 in materia di esercizio di libere professioni. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) e 1, primo ed ultimo comma, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata in riferimento agli artt. 76, 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, dal giudice di pace di Fano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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