Corte costituzionale
Sentenza n. 417/1996
Corte cost., sent. 27 dicembre 1996, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 417/1996
- Data di deposito
- 27 dicembre 1996
- Data di decisione
- 12 dicembre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 16, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 11, comma 18, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22988
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante:"Interventi correttivi di finanza pubblica"), <<nella parte in cui dispone la riduzione, anche per il personale della scuola anticipatamente collocato a riposo, la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo il 15 ottobre (1993), del trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di trentacinque anni>>, in quanto - premesso che i Collegi rimettenti non censurano l'adozione, in quanto tale, del termine del 15 ottobre 1993, cui il legislatore ha inteso ricollegare la produzione degli effetti delle norme in esame, ma si limitano a ritenere lesiva dei parametri costituzionali dedotti la scelta della coincidenza di detto momento temporale, invece che con la data di presentazione della domanda di dimissioni del pubblico dipendente, con quella del suo accoglimento da parte dell'amministrazione di appartenenza - l'adozione della data di accoglimento delle dimissioni quale discrimine oggettivo tra il nuovo ed il vecchio regime trova plausibile spiegazione, sul piano giuridico, nella natura costitutiva del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volonta' del dipendente rappresenta soltanto il presupposto necessario, e nel conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego, le cui norme generali e speciali rimangono transitoriamente in vigore fino alla stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Peraltro, stante la palese estraneita' al dettato normativo di qualsiasi riferimento alla decorrenza delle dimissioni e quindi alla peculiare posizione del personale della scuola (v. sentenza n. 439/1994), non e' dato in alcun modo ravvisare l'asserita disparita' di trattamento tra detto personale e quello degli altri comparti per via della prefissione di un unico termine valevole nei confronti di tutti i pubblici dipendenti. - Riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte, alla stregua del quale le cosiddette disparita' di mero fatto non danno luogo ad un problema di costituzionalita', nel senso che l'eventuale funzionamento patologico della norma stessa non puo' costituire presupposto per farne valere una illegittimita' riferita alla lesione, sia del principio di eguaglianza, sia di quello del buon andamento della P.A., v. S. nn. 295/1995 e 188/1995, 'ex multis'. - Sull'ampio potere discrezionale riservato al legislatore nella materia 'de qua', cfr., pure, S. n. 185/1995. - Cfr., inoltre, S. n. 390/1995. red.: G. Leo
Massima n. 22989
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica"), <<nella parte in cui dispone la riduzione, anche per il personale della scuola anticipatamente collocato a riposo, la cui domanda di pensionamento sia stata accolta dopo il 15 ottobre (1993), del trattamento pensionistico in proporzione degli anni mancanti al raggiungimento dell'anzianita' contributiva di trentacinque anni>>, in quanto - premesso che il comma 19 della disposizione denunciata fa salva, per coloro che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione dopo il 31 dicembre 1992 e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la possibilita' di revocare la domanda stessa - nel caso di specie, la posizione del soggetto viene adeguatamente garantita, dato che la decurtazione prevista dal comma 16 deriva da un pensionamento cui l'interessato perviene per sua libera scelta, prima nel presentare le dimissioni e poi nel non revocarle ovvero nel non richiedere la riammissione in servizio. Peraltro, i parametri evocati dai giudici 'a quibus' non escludono la possibilita' di un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante ovvero incida sulla sua adeguatezza (v. sentenze nn. 390/1995, 99/1995, 240/1994 e 119/1991). - Cfr. S. nn. 566/1989 e 204/1992, richiamate dai Collegi rimettenti, le quali riguardano, pero' casi del tutto diversi, in cui il legislatore aveva disposto una decurtazione del trattamento pensionistico <<senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventava operante>>. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Marche, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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