Corte costituzionale

Sentenza n. 379/1996

Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 379

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
379/1996
Data di deposito
2 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:379

Norme oggetto del giudizio

  • richiesta Procura Repubblica presso trib. Roma del 3 maggio 1996
  • ordinanza g.i.p. tribunale di Roma del 23 maggio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 22938

Non spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ne' al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale procedere nei confronti degli ex deputati Flavio Bonafini e Paolo Tagini per i reati di cui agli artt. 479 e 494 cod. pen. (falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona) in relazione alla attivita' posta in essere dalle suddette persone, in qualita' di deputati, nel corso della votazione svoltasi nella seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 [nella specie, la Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, sorto a seguito del provvedimento 23 maggio 1996 del Tribunale di Roma, Sez. G.i.p., uff. 15, con cui era stata dichiarata la non applicabilita' dell'art. 68, comma primo, Cost. e disposta la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli atti del procedimento penale a carico dei predetti ex deputati, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 cod. pen., perche', in concorso con deputati assenti, si attribuivano falsamente la qualifica e l'identita' di altri parlamentari nella partecipazione alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e, successivamente, partecipavano alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula], in quanto - posto che dai principi costituzionali, che definiscono la posizione delle Camere nei confronti del potere giurisdizionale, risulta un equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di diritto (che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione: universalita' della legge, legalita', rimozione di ogni privilegio, obbligatorieta' dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, etc..) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare garantiti dagli artt. 64, 72 e 68 Cost. e sottratti al diritto comune (che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di liberta'), con la conseguenza che sono coperti da immunita' non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto comune i comportamenti estranei alla 'ratio' giustificativa dell'autonomia costituzionale delle Camere; e che dal sistema costituzionale emerge in maniera immediata e certa il confine tra l'autonomia del Parlamento e il principio di legalita', di tal che, allorquando il comportamento di un componente di una Camera sia sussimibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalita' ed i molteplici valori ad esso connessi (quali che siano le concorrenti qualificazioni che nell'ordinamento stesso quel medesimo comportamento riceva, in termini, ad es., di illegittimita', illiceita' etc.) sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore di liberta' del Parlamento che quel principio sottende e che rivendica la piena autodeterminazione in ordine all'organizzazione interna e allo svolgimento dei lavori, mentre, allorquando un qualche aspetto del comportamento stesso esuli dalla capacita' classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la sua disciplina (perche' coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 Cost.) - i comportamenti dei membri della Camera dei deputati ritenuti, nella specie, penalmente rilevanti sono esaustivamente qualificabili alla luce del diritto parlamentare e si sottraggono ad ogni rimedio diverso dai mezzi di tutela del corretto svolgimento dei lavori previsti dal regolamento parlamentare: con riferimento ai fatti sottostanti all'ipotizzato reato di falso ideologico, i beni lesi riguardano le modalita' del procedimento di votazione, la regolarita' della seduta, la correttezza del computo dei parlamentari presenti, la regolarita' dei verbali, i poteri presidenziali di accertamento del voto e di proclamazione dei risultati (artt. 44-62 Reg. Camera; artt. 66-72 e 107-120 Reg. Senato) e, per quanto attiene alla tutela del bene della fede pubblica, questa e' interamente assorbita dalla valutazione circa il corretto svolgimento dei lavori parlamentari attribuita all'esclusiva competenza della Camera; con riferimento ai fatti sottostanti all'ipotizzato reato di sostituzione di persona, posto che la titolarita' del diritto di voto spetta ai parlamentari non come singole persone ma come componenti del Parlamento, la garanzia che il voto sia esercitato personalmente deve essere apprestata dai regolamenti parlamentari, l'applicazione dei quali e' insindacabilmente riservata alle Camere. Devono, conseguentemente, essere annullate l'ordinanza del G.I.P. del Trib. Roma del 23 maggio 1996, nonche' la richiesta della Proc. Rep. presso lo stesso Tribunale del 3 maggio 1996, accolta con la suddetta ordinanza. - S. nn. 231/1975, 129/1981, 1150/1988, 462/1993, 463/1993, 464/1993, 302/1995, 420/1995; O. nn. 68/1993 e 6/1996. red.: S. Di Palma

Massima n. 22939

Nell'ipotesi in cui la Camera dei deputati abbia sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato per pretesa lesione delle attribuzioni garantite dagli artt. 64, 72 e 68 Cost. (immunita' parlamentari), deve riconoscersi la legittimazione ad intervenire nel relativo giudizio anche al Senato della Repubblica in ragione dell'identica posizione costituzionale delle due Camere nella materia controversa. red.: S. Di Palma

Massima n. 22940

Nell'ipotesi in cui l'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia costituito dalla pretesa lesione delle attribuzioni garantite a ciascuna delle Camere dagli artt. 64, 72 e 68 Cost. (immunita' parlamentari), la legittimazione a proporre il relativo ricorso spetta alla Camera stessa e non al suo Presidente, in quanto la tutela richiesta attiene alla complessiva posizione di autonomia costituzionalmente riconosciuta ad ognuna delle Camere, e non gia' ad una specifica attribuzione del Presidente di ciascuna di esse. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, né al giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale procedere nei confronti degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo per i reati di cui agli artt. 479 e 494 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona), in relazione alla attività posta in essere dalle suddette persone, in qualità di deputati, nel corso della votazione svoltasi nella seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995;

Annulla, conseguentemente, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma del 23 maggio 1996, nonché la richiesta della procura della Repubblica presso lo stesso tribunale del 3 maggio 1996, accolta con la suddetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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