Corte costituzionale

Sentenza n. 370/1996

Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
370/1996
Data di deposito
2 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:370

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22936

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 708 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 110 del 1968, in quanto - posto che la norma incriminatrice sanziona[va] chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato e dei quali non giustifichi la provenienza - la norma stessa, per un verso, prevede un'ipotesi di reato assolutamente marginale, inadeguata sul piano della difesa sociale e irragionevole (di fronte alle tendenze degenerative della vita economica e civile, caratterizzata, in negativo, dall'esistenza di preoccupanti fenomeni di arricchimento personale ottenuto mediante vie illecite ed occulte) nella sua esclusiva riferibilita' ad una sola categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entita' contro il patrimonio (a volte assai risalenti nel tempo); e, per l'altro, difetta di tassativita' per la genericita' del disposto normativo e per la riferibilita' del fatto-reato, di per se' neutro, ad un pregiudicato per alcune classi di precedenti penali. - S nn. 110/1968, 14/1971, 48/1994. red.: S. Di Palma

Massima n. 22937

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 14 del 1971, in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la determinazione del fatto-reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti in ordine ai quali e' pleonastica la mancata giustificazione della loro attuale destinazione, e, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., rientra nella discrezionalita' ragionevole del legislatore la determinazione delle qualita' e quantita' della sanzione. - S. n. 14/1971. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, e agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze