Corte costituzionale
Sentenza n. 370/1996
Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 370
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 370/1996
- Data di deposito
- 2 novembre 1996
- Data di decisione
- 17 ottobre 1996
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:370
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22936
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., l'art. 708 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 110 del 1968, in quanto - posto che la norma incriminatrice sanziona[va] chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato e dei quali non giustifichi la provenienza - la norma stessa, per un verso, prevede un'ipotesi di reato assolutamente marginale, inadeguata sul piano della difesa sociale e irragionevole (di fronte alle tendenze degenerative della vita economica e civile, caratterizzata, in negativo, dall'esistenza di preoccupanti fenomeni di arricchimento personale ottenuto mediante vie illecite ed occulte) nella sua esclusiva riferibilita' ad una sola categoria di soggetti composta da pregiudicati per reati di varia natura o entita' contro il patrimonio (a volte assai risalenti nel tempo); e, per l'altro, difetta di tassativita' per la genericita' del disposto normativo e per la riferibilita' del fatto-reato, di per se' neutro, ad un pregiudicato per alcune classi di precedenti penali. - S nn. 110/1968, 14/1971, 48/1994. red.: S. Di Palma
Massima n. 22937
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 707 cod. pen., nel testo risultante dalla sentenza n. 14 del 1971, in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la determinazione del fatto-reato e' data dalla tipologia stessa degli oggetti detenuti in ordine ai quali e' pleonastica la mancata giustificazione della loro attuale destinazione, e, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., rientra nella discrezionalita' ragionevole del legislatore la determinazione delle qualita' e quantita' della sanzione. - S. n. 14/1971. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, sollevate, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, e agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze