Corte costituzionale

Sentenza n. 369/1996

Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
369/1996
Data di deposito
2 novembre 1996
Data di decisione
17 ottobre 1996
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:369

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5-bis, comma 6, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
  • legge n. 359 del 8 agosto 1992
  • art. 1, comma 65, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 1, comma 65, legge n. 549 del 29 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 22920

Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 5-'bis' del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 28 e 97 Cost. - per difetto di motivazione sulla rilevanza dell'impugnativa, risultando pretermesso, nelle ordinanze di rimessione, ogni accertamento in fatto sull'esistenza o meno di una pregressa dichiarazione di pubblica utilita' e, cioe', sul presupposto stesso della fattispecie appropriativa. - Cfr., anche, S. n. 486/1991 (in particolare, paragrafo n. 3). red.: G. Leo

Massima n. 22970

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 28, 42, secondo comma, e 97 Cost., il comma 6 dell'art. 5-'bis' del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), nella parte in cui applica al <<risarcimento del danno>> i criteri di determinazione stabiliti per <<il prezzo, l'entita' di indennizzo>> dovuti nel caso di espropriazione per pubblica utilita', in quanto, stante la radicale diversita' strutturale e funzionale delle obbligazioni cosi' comparate, e' innegabile che ne derivi, in primo luogo, la violazione del precetto di eguaglianza. Infatti, mentre la misura dell'indennizzo (obbligazione 'ex lege' per atto legittimo) costituisce il punto di equilibrio tra interesse pubblico alla realizzazione dell'opera ed interesse del privato alla conservazione del bene, la misura del risarcimento (obbligazione 'ex delicto') deve realizzare il diverso equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera gia' realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalita' violata per effetto della manipolazione-distruzione illecita del bene privato. Pertanto, dato che nell'occupazione appropriativa l'interesse pubblico e' gia' essenzialmente soddisfatto dalla non restituibilita' del bene e dalla conservazione dell'opera pubblica, sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca, la parificazione del 'quantum' risarcitorio alla misura dell'indennita' si prospetta come "un di piu'" che sbilancia eccessivamente il contemperamento tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in favore del primo; con le ulteriori negative incidenze che un tale <<privilegio>> dell'amministrazione pubblica puo' comportare, anche sul piano del buon andamento e della legalita' dell'attivita' amministrativa e sul principio di responsabilita' dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato nonche' su quello della tutela del diritto di proprieta', per la perdita di garanzia che allo stesso deriva da una cosi' affievolita risposta dell'ordinamento all'atto illecito compiuto in sua violazione. - Sul riconosciuto diritto risarcitorio del proprietario del terreno espropriato, con provvedimento poi dichiarato illegittimo, per finalita' di edilizia economica, cui e' negata la retrocessione del bene gia' asservito alla destinazione abitativa, v. S. nn. 384/1990 e 486/1991. - In ordine alla verifica di costituzionalita' dell'occupazione appropriativa, v. S. n. 188/1995. - Sul bilanciamento degli interessi necessariamente sotteso alla limitazione 'ex lege' dell'obbligo risarcitorio, cfr. S. n. 132/1985. - Ancora, sull'art. 5-'bis' del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359, v. S. n. 283/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo, l'entità dell'indennizzo";

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del sesto comma dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 28 e 97 della Costituzione, dai Tribunali di Lamezia Terme e di Cosenza con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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