Corte costituzionale
Sentenza n. 351/1996
Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/1996
- Data di deposito
- 18 ottobre 1996
- Data di decisione
- 14 ottobre 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:351
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 14-ter, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
- art. 23, legge n. 83 del 18 marzo 1957
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23004
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando la rilevanza risulti 'prima facie' dal tipo di giudizio 'a quo', benche' nell'ordinanza di rimessione non se ne dia motivazione specifica (nella specie, la questione di costituzionalita', concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sui decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 41-bis, e' stata sollevata nel corso di giudizi di reclamo promossi avanti al Tribunale di Sorveglianza avverso decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis, i quali, secondo la prassi ministeriale, vengono adottati nelle forme di schemi contenenti una regolamentazione derogatoria uniforme, e non come provvedimenti singolarmente determinati nel loro contenuto dispositivo). red.: F. Mangano
Massima n. 23005
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 41-bis, comma 2, e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui limiterebbero il sindacato del Tribunale di Sorveglianza sui provvedimenti applicativi dell'art. 41-bis, ai presupposti del provvedimento e alla sua applicabilita' al singolo detenuto, con l'esclusione di un controllo sulle singole misure adottate, in quanto, poiche' la norma non prevede la sottoposizione dei detenuti ad un regime interamente predeterminato dalla legge, ma affida un assai ampio spazio di scelta all'amministrazione riguardo al concreto atteggiarsi del regime derogatorio, deve essere riconosciuta al giudice ordinario la pienezza di un sindacato che verifichi la compatibilita' delle misure adottate con i principi di individualizzazione e di proporzionalita' delle pene, di cui all'art. 27, primo e terzo comma, nonche' la congruita' con le finalita' di pubblico interesse sottese all'art. 41-bis e l'assenza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti o di trattamenti contrari al senso di umanita', nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 13 e 113 della Costituzione. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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