Corte costituzionale
Sentenza n. 29/1996
Corte cost., sent. 12 febbraio 1996, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/1996
- Data di deposito
- 12 febbraio 1996
- Data di decisione
- 5 febbraio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge provincia Bolzano n. 3 del 5 luglio 1995
- art. 3, comma 1, lett. c), legge provincia Bolzano del 5 luglio 1995
- art. 7, legge provincia Bolzano n. 3 del 5 luglio 1995
- art. 7, legge provincia Bolzano del 5 luglio 1995
- art. 6, legge provincia Bolzano del 5 luglio 1995
Parametri
- art. 16, comma 5, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 23, comma 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 127, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 22143
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 5 e 11 l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 23, comma secondo, e 16, comma quinto, l. 6 agosto 1990 n. 223, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma primo, lett. c), 6 e 7 l. prov. aut. Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995 (norme e provvidenze in materia di radiodiffusione) - disposizioni che prevedono la possibilita' di contributi da parte della Provincia a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali per spese di produzione relative a trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige (art. 6), ovvero per spese connesse all'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina (art. 7), e richiedono il parere del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi sulle agevolazioni disposte dalla stessa Provincia a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilita' (art. 3, primo comma, lett. c) - in quanto: per cio' che riguarda gli artt. 6 e 7 della legge impugnata, la disposizione "interposta" di cui all'art. 23, comma secondo, l. n. 223 del 1990 deve essere interpretata nel senso che la stessa indica soltanto la possibilita' che talune emittenti (quelle radiofoniche private di carattere comunitario), in relazione alla naturale diffusione dei loro messaggi in un ambito locale, siano in grado di trovare sostegno in interventi agevolativi adottati dalle Regioni o Province autonome interessate, e non esclude la possibilita' di ulteriori e diverse misure di sostegno a condizione che le misure stesse trovino fondamento in competenze statutarie o in principi di ordine costituzionale (nella specie, il fondamento idoneo a giustificare la competenza esercitata mediante le disposizioni impugnate sta nell'art. 8, n. 4, d.P.R. n. 670 del 1972, laddove si attribuisce alla Provincia potesta' legislativa esclusiva in tema di "manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, ... anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive"); per cio' che attiene all'art. 3, comma primo, lett. c), avuto riguardo alla strumentalita' di tale norma rispetto alle precedenti. - S. n. 348/1990. red.: S. Di Palma
Massima n. 22144
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via principale, degli artt. 3, comma primo, lett. c), 6 e 7 l. Prov. aut. Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995 (norme e provvidenze in materia di radiodiffusione): con riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., in quanto i relativi profili non sono ricompresi nell'unico motivo espresso nel precedente atto di rinvio; con riferimento agli artt. 117 e 127 Cost., in quanto tali parametri non sono pertinenti ai termini della controversia. - S. nn. 726/1988, 102/1989. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, recante "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione", sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Costituzione;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni, sollevata con lo stesso ricorso, in relazione agli artt. 5 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e con riferimento agli artt. 23, comma 2, e 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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