Corte costituzionale
Sentenza n. 28/1996
Corte cost., sent. 12 febbraio 1996, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/1996
- Data di deposito
- 12 febbraio 1996
- Data di decisione
- 5 febbraio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 29 gennaio 1987
- art. 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 29 gennaio 1987
- art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 29 gennaio 1987
- art. 6, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20 gennaio 1987
- art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20 gennaio 1987
- art. 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 4 del 20 gennaio 1987
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 22158
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 della L.R. Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, in quanto non spetta alla Corte costituzionale - di fronte ad una ordinanza di rimessione che motiva circa la rilevanza della questione proposta - entrare in una valutazione dei fatti di causa che e' propria del giudice rimettente. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza proposta dalla Regione Emilia-Romagna denunciava che nel giudizio a quo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sarebbe risultata l'erronea identificazione del trasgressore). - Tra le altre, v. S. n. 521/1995. red.: F. Mangano
Massima n. 22159
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 5 della L.R. Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, in quanto l'esame della legittimita' costituzionale della norma che fonda il potere sanzionatorio amministrativo in questione e' pregiudiziale alla pronuncia in ordine alla convalida del provvedimento oggetto dell'opposizione. (Nella specie, l'eccezione di inammissibilita' per irrilevanza proposta dalla Regione Emilia-Romagna si fondava sul fatto che il giudice a quo, a causa della mancata comparizione dell'opponente nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, non avrebbe potuto emettere pronuncia diversa dalla convalida del provvedimento contestato, in applicazione dell'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981). - Circa la pregiudizialita' della valutazione sulla legittimita' dell'ordinanza-ingiunzione opposta, anche nel caso di convalida per mancata comparizione dell'opponente, v. S. nn. 507/1995 e 534/1990 red.: F. Mangano
Massima n. 22160
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 della l. reg. Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto il potere ivi previsto del direttore dell'Azienda trasporti consorziale (ATC) di Bologna di ricevere il rapporto relativo all'infrazione commessa dall'utente che si avvalga del servizio di trasporto pubblico senza valido titolo di viaggio, e di irrogare la relativa sanzione amministrativa, i cui proventi sono devoluti alla medesima azienda speciale, esprime una scelta organizzativa che, pur non essendo costituzionalmente dovuta, non e' in contrasto con gli invocati principi costituzionali, poiche' gli stretti vincoli che collegano l'azienda speciale all'ente territoriale di riferimento (nella specie, il Comune), con la previsione in capo a quest'ultimo di penetranti poteri di indirizzo, controllo e vigilanza, che si concretano anche sul piano della formazione degli organi, decidendo proprio sulla permanenza in carica degli amministratori, comportano che la delega a favore del direttore dell'azienda speciale del potere sanzionatorio afferente alle funzioni amministrative esercitate, per un verso, rispetta sostanzialmente lo schema di rapporto tra la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti locali tracciato dalla Costituzione, per altro verso, offre adeguate garanzie di imparzialita' e, infine, ne' viola il canone di razionalita', ne' contrasta con l'art. 17, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che attribuisce la potesta' sanzionatoria, nel caso di materie di competenza propria o delegata delle Regioni, "all'ufficio regionale competente", poiche' tale norma, definita di principio dalla giurisprudenza costituzionale, deve intendersi dettata per i casi in cui la funzione sanzionatoria acceda ad una funzione di amministrazione esercitata direttamente dalla regione, laddove nel caso in esame, in cui l'azienda speciale costituisca la forma di gestione dei servizi pubblici di linea di interesse regionale e locale, le norme impugnate garantiscono non irragionevolemte la medesima corrispondenza tra le funzioni amministrative riguardanti i trasporti e le relative sanzioni. - Sul principio di corrispondenza tra competenza amministrativa e relativa potesta' sanzionatoria, v. sent. nn. 115/1995, 60/1993; 401 e 123/1992; 365/1991; 1034/ e 740/1988. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1987, n. 4 (Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, con le ordinanze del Pretore e del Giudice di pace di Bologna indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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