Corte costituzionale
Sentenza n. 270/1996
Corte cost., sent. 22 luglio 1996, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:270
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 9, decreto-legge n. 88 del 27 marzo 1995
- art. 22, comma 1, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 8, comma 8, decreto-legge n. 285 del 25 maggio 1996
Parametri
Massime
Massima n. 22698
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 112, 9, 32 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) come modificato dall'art. 8, comma 8 d.l. 25 maggio 1996 n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) - nella parte in cui impone la sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie fino alla decisione del t.a.r. avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria - in quanto: con riferimento all'art. 77 Cost. - posto che il controllo di costituzionalita' circa la sussistenza dei presupposti di necessita' ed urgenza dei decreti-legge e' ammissibile in sede di sindacato incidentale di legittimita' costituzionale, trattandosi di requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessita' e urgenza, e che, tuttavia, in tanto puo' intervenire una pronuncia di illegittimita' sotto questo profilo, in quanto risulti l'evidente mancanza dei requisiti stessi - deve escludersi una evidente mancanza dei medesimi requisiti nel d.l. 25 maggio 1996, n. 285 (reiterativo del d.l. n. 88 del 1995), come risulta dalla premessa del decreto in relazione al contenuto del Capo III dello stesso e, soprattutto, in relazione alla connessione indissolubile tra le norme sul condono edilizio, contenute nell'art. 39 l. n. 724 del 1994, e le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica ed edilizia; con riferimento all'art. 112 Cost., sul piano costituzionale non esiste una soluzione obbligata di escludere, in ogni caso ed in via generale, la possibilita' di sospensione, potendo invece il legislatore (ferma l'obbligatorieta' dell'azione penale) prevedere, per specifiche e tassative ipotesi purche' improntate a criteri di ragionevolezza, soprattutto per ragioni di economia processuale, la sospensione dell'azione o del procedimento collegata a elementi di pregiudizialita' o di connessione anche probatoria, con opportuni meccanismi che valgano ad escludere in radice i rischi di decorso di prescrizione e a salvaguardare il libero convincimento del giudice penale (il che e' accaduto nella specie relativamente alla disposizione impugnata); con riferimento agli artt. 9 e 32 Cost. - posto che sia la normativa sul condono edilizio, sia quella della sanatoria ordinaria risponde adeguatamente proprio alla finalita' di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quali, tra gli altri, quello della tutela del paesaggio e della salute da una parte, e quelli, di fondamentale rilevanza sul piano della dignita' umana, dell'abitazione e del lavoro, dall'altra - la disposizione impugnata non collide con essi, tenendo anche conto che l'estinzione puo' riguardare solo le contravvenzioni urbanistiche (artt. 22, comma 3), mentre il comma 1 dell'art. 22 riguarda soltanto l'azione penale relativa alle violazioni edilizie. - S. nn. 370/1988, 29/1995, 161/1995, 427/1995, 84/1996, 256/1996; O. nn. 108/1996, 116/1996, 130/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 8, ottavo comma, del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevata, in riferimento agli artt. 112, 9, 32 e 77 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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