Corte costituzionale
Sentenza n. 265/1996
Corte cost., sent. 19 luglio 1996, n. 265
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 265/1996
- Data di deposito
- 19 luglio 1996
- Data di decisione
- 10 luglio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:265
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 47, lett. b), legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 2, comma 46, lett. e), legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 2, comma 46, lett. f), legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 2, comma 46, lett. d), legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, comma 5, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 115, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 3, comma 2, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 118, Costituzione
- art. 3, comma 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
- art. 1, legge n. 142 del 8 giugno 1990
Massime
Massima n. 22645
Inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 46, lettere d), e), f) e comma 47, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, i quali conferiscono al Governo una delega per l'emanazione di decreti legislativi in tema di trasferimento di nuove funzioni amministrative alle Regioni e di attribuzione e delega di funzioni agli enti locali. La legge di delegazione impugnata, infatti, non puo' piu' esplicare alcun effetto, poiche' il termine di cinque mesi fissato dall'art. 2, comma 46, per l'emanazione dei predetti decreti legislativi e' scaduto, senza che il Governo abbia provveduto ad emanare gli stessi e senza che siano intervenute proroghe. Ne' alcun rilievo puo' avere il fatto che il comma 53 del medesimo art. 2 preveda la possibilita' di adottare disposizioni correttive entro il 31 dicembre 1997, essendo quest'ultimo il termine dato al Governo per correggere le disposizioni che fossero gia' state emanate nell'esercizio della delega di cui trattasi. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quarantaseiesimo, lettere d), e), f) e comma quarantasettesimo, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione, nonché agli artt. 1, 2, comma quinto, 3, commi primo e secondo, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla regione Toscana con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze