Corte costituzionale
Sentenza n. 241/1996
Corte cost., sent. 9 luglio 1996, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 241/1996
- Data di deposito
- 9 luglio 1996
- Data di decisione
- 27 giugno 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:241
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
- legge n. 216 del 6 marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 22832
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, co. 1, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito nella l. 6 marzo 1992, n. 216, nella parte in cui non prevede il diritto al riconoscimento della riliquidazione della pensione per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, ma collocato a riposo prima dell'emanazione del detto decreto legge, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalita', adeguatezza e razionalita' delle pensioni, nonche' sotto il profilo che la norma impugnata, nel determinare la decorrenza dei nuovi stipendi dal I gennaio 1992 e nel riconoscere dovuti gli arretrati solo nei limiti di un quinquennio, senza nulla prevedere in ordine al personale collocato a riposo dopo l'entrata in vigore della l. n. 121 del 1981, avrebbe negato piena efficacia al precetto contenuto nella sent. della Corte n. 277 del 1991 (che ha dichiarato incostituzionale l'art. 43, co. 17, della l. 1 aprile 1981, n. 121, e la tabella allegata, nella parte in cui impedivano l'equiparazione della qualifica degli ispettori di polizia con il corrispondente grado dei sottufficiali dei carabinieri) restringendo i limiti temporali di una eguaglianza di trattamento che avrebbe dovuto ritenersi operante sin dalla entrata in vigore della l. n. 121 del 1981, in tal modo violando il principio per cui gli effetti della sentenza dichiarativa della incostituzionalita' di una norma retroagiscono fino al momento dell'entrata in vigore della norma stessa. E' infatti erroneo il presupposto che, in seguito alla sent. n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneita' delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle di sottufficiale dei carabinieri. Invero la sent. n. 277 del 1991 ha ritenuto espressamente di non potere andare oltre la declaratoria di incostituzionalita' della tabella C allegata alla l. n. 121 del 1981, evitando ogni intervento "conseguentemente additivo" circa la retribuzione spettante, in quanto cio' e' precluso al giudice delle leggi. Quindi, la nuova determinazione delle retribuzioni (quale base del calcolo delle pensioni) non aveva formato oggetto della sent. n. 277 del 1991, ne' si presentava come una operazione meramente conseguenziale alla stessa. Pertanto, una volta eliminata la tabella, la disciplina delle conseguenze rimaneva affidata ai poteri discrezionali del legislatore, da esercitarsi entro limiti di ragionevolezza. Nella specie, avendo il legislatore previsto anche il pagamento delle competenze arretrate nei limiti del quinquennio antecedente alla data della sent. n. 277 del 1991, non e' ravvisabile alcuna irragionevolezza della scelta concretamente compiuta. Il fatto poi che il legislatore, nel disporre l'equiparazione economica degli stipendi tra appartenenti alla Polizia di Stato e appartenenti all'Arma dei Carabinieri, non abbia ritenuto di modificare anche il trattamento di quiescenza non implica la violazione degli invocati precetti costituzionali, giacche' la scelta in concreto del meccanismo di perequazione e' riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale ed i limiti delle concrete disponibilita' finanziarie. - V. sent. n. 226/1993, 455/1993, 178/1995, nonche' ord. nn. 34/1996, 154/1996. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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