Corte costituzionale
Sentenza n. 22/1996
Corte cost., sent. 5 febbraio 1996, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/1996
- Data di deposito
- 5 febbraio 1996
- Data di decisione
- 24 gennaio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, comma 1, decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 22, comma 38, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 2, legge n. 421 del 23 ottobre 1992
Massime
Massima n. 22139
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71, primo comma, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (secondo cui "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato parlamentare") e dell'art. 22, comma trentotto, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (che, interpretando autenticamente la richiamata disposizione, ne ha dichiarato la "applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto"), in relazione all'art. 13 d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (nella parte in cui riconosce ai professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare la "possibilita' di svolgere ... conferenze ... lezioni ... attivita' seminariali ... di ricerca"): sia perche' (con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.) la mera "possibilita'" prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 - rimessa alla discrezionalita' del docente parlamentare - si risolve, agli effetti del trattamento economico, in un dato normativo non significante in termini di diversificazione della posizione del professore universitario rispetto a quella di ogni altro pubblico impiegato, tenuto anche conto, per un verso, che la garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. non esclude la legittimita' di prestazioni volontarie senza previsione di compenso, e, per l'altro, che la esclusione della corresponsione degli assegni e' frutto di una libera opzione dell'interessato in favore dell'indennita' parlamentare; sia perche' (con riferimento all'art. 33 Cost.) la prevista facolta' di esercitare le attivita' di cui all'art. 13 d.P.R. n. 382 del 1980 costituisce, non gia' una menomazione, ma una espressione dell'autonomia garantita dall'art. 33 alla istituzione universitaria, quale diritto riconosciuto al docente di svolgere, nell'ambito di tale autonomia, la sua liberta' di ricercatore e di didatta; sia, infine, perche' (con riferimento all'art. 76 Cost.) la riferibilita' anche ai professori universitari del divieto di cumulo tra indennita' parlamentare e retribuzione emerge inequivocabilmente dal tenore letterale della legge di delegazione (art. 2 l. n. 421 del 1992) ed e' confermata dall'andamento dei lavori preparatori. - S. nn. 51/1966, 141/1974, 41/1977, 145/1985 e 158/1985. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione, con le ordinanze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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