Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1996
Corte cost., sent. 5 febbraio 1996, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1996
- Data di deposito
- 5 febbraio 1996
- Data di decisione
- 24 gennaio 1996
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:21
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 2, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22137
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359 - che istituisce (comma 1) un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, fissandone (comma 3) l'aliquota nella misure del due per mille del valore, costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - sollevata con riferimento agli artt. 3, 53 e 24 Cost. (sotto il profilo della pretesa reintroduzione del principio del 'solve et repete' e della mancata previsione degli interessi su quanto eventualmente pagato in eccedenza dal contribuente), in quanto la censura investe non gia' la disposizione denunciata, bensi' l'art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella l. 24 marzo 1993, n. 75. - S. n. 263/1994. red.: S. Di Palma
Massima n. 22138
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 53 e 42 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella l. 8 agosto 1992, n. 359 - che istituisce (comma 1) un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, fissandone (comma 3) l'aliquota nella misura del due per mille del valore, costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello risultante dall'applicazione di un moltiplicatore all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 - in quanto: sotto il profilo del preteso trattamento discriminatorio tra possessori di immobili e possessori di patrimoni di altra natura, la disposizione denunziata, nell'ambito di piu' ampie misure di correzione della finanza pubblica, coinvolge in tali obbiettivi di risanamento del bilancio dello Stato non solo i patrimoni immobiliari ma anche quelli rappresentati dalle liquidita' finanziarie; sotto il profilo della pretesa violazione dei principi della capacita' contributiva e della progressivita', in primo luogo, il principio di progressivita' si riferisce all'ordinamento tributario nel suo complesso e non alla singola imposta, riguardando le imposte personali e non quelle reali, come l'I.S.I., e, in secondo luogo - postoche' non e' irragionevole l'imposizione basata sulle rendite catastali, anche se esse non coincidono con il reddito effettivamente percepito, essendo la capacita' contributiva rivelata non solo dal reddito, ma anche dall'attitudine del bene a produrlo - il sistema catastale ai fini del meccanismo di tassazione previsto per l'I.S.I. rileva non in quanto indicativo di un reddito, bensi' quale strumento per risalire al valore del bene, cui e' commisurata l'imposta; sotto il profilo dei pretesi effetti "ablatori" derivanti dall'applicazione dell'imposta medesima, questa costituisce un tributo la cui istituzione aveva il fine di reperire mezzi per il bilancio dello Stato in una situazione economica di notevole gravita' e la cui disciplina implica il suo oggettivo collegamento ad un concreto presupposto impositivo. - S. nn. 134/1982 e 143/1982; 574/1988; 42/1992; 263/1994; 16/1965, 143/1995 e 309/1995; O. n. 556/1987. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, sotto il profilo della pretesa reintroduzione del principio del solve et repete e della mancata previsione degli interessi su quanto eventualmente pagato in eccedenza per l'ISI dal contribuente, in riferimento agli artt. 3, 53 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 7, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 42 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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