Corte costituzionale
Sentenza n. 157/1996
Corte cost., sent. 20 maggio 1996, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 157/1996
- Data di deposito
- 20 maggio 1996
- Data di decisione
- 13 maggio 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:157
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22403
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. La norma costituisce peculiare disciplina della materia tributaria, riconducibile al principio della maturazione a semestri interi degli interessi sulle somme di cui e' disposta la restituzione ed e' apprestata dal legislatore nella sua discrezionalita', in considerazione delle esigenze connesse alle operazioni di liquidazione dell'imposta e di formazione dei ruoli nonche' di quelle degli uffici preposti allo svolgimento dei complessi procedimenti restitutori. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita' di trattamento del contribuente colpito da accertamento successivamente dichiarato illegittimo, rispetto a chi ne sia andato esente, anche se entrambi abbiano dichiarato correttamente il proprio reddito, poiche' e' proprio nelle modalita' e nei termini quantitativi del ristoro che si manifesta la predetta discrezionalita' legislativa, con scelte variamente articolate. Tantomeno la denunziata discriminazione tra contribuenti assoggettati ad accertamento, in base ai diversi periodi di emissione del ruolo e dell'ordinativo, puo' assumere rilievo nel giudizio di costituzionalita', trattandosi di eventuali differenze riferibili a circostanze di fatto inerenti all'applicazione della disposizione. Ne', infine, sussiste disparita' di trattamento rispetto alla (piu' favorevole) disciplina dell'IVA, quanto al diverso sistema di calcolo dei rimborsi, traendo quest'ultima origine dall'obbligo di adeguamento a direttive comunitarie e dovendosi altresi' precisare che tale normativa esclude comunque la computabilita' dei periodi necessari alla liquidazione del rimborso e che, al di fuori dei casi espressamente individuati dal legislatore, l'eventuale vuoto legislativo e' da integrare con il ricorso ai principi generali gia' richiamati dalla Corte. - V. O. nn. 288/1988 e 93/1989. red.: A.M. Marini
Massima n. 22404
Non e' fondata, in riferimento all'art. 23 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Secondo un orientamento pacificamente accolto dalla giurisprudenza costituzionale, il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, ponendo l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa ed, in particolare, esso non puo' ritenersi violato quando esista un modulo procedimentale con il quale venga a realizzarsi la collaborazione di una pluralita' di organi al fine di escludere eventuali arbitrii dell'amministrazione. E infatti, nella specie, le operazioni confluenti nell'atto finale dell'ordinativo di pagamento, realizzano un complesso 'iter' procedimentale, cui partecipa una pluralita' di organi sia della stessa amministrazione finanziaria che estranei ad essa, ognuno dei quali e' tenuto a svolgere - sulla base di uno stretto ordine normativamente regolato - atti o sequenze coordinate di atti destinati a concludersi, al termine del procedimento, con l'ordinativo di pagamento. - S. nn. 4/1957, 51/1960, 5/1963, 21/1969, 129/1969, 67/1973, 27/1979 e 507/1988. red.: A.M. Marini
Massima n. 22405
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. Nella specie, a parte il problema dell'assimilabilita' al provvedimento ablatorio ipotizzato dall'art. 42 Cost., non si pone un problema di espropriazione senza indennizzo, poiche' il diritto nasce con una specifica configurazione che ne limita l'oggetto e ne disciplina, fin dall'origine, il contenuto e le modalita'. - S. n. 74/1964. red.: A.M. Marini
Massima n. 22406
Non e' fondata, in riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale stabilisce a favore del contribuente, iscritto al ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello dovuto, per l'imposta effettivamente pagata, il diritto agli interessi per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data del versamento o della scadenza dell' ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco del rimborso. E' palese l'improprieta' del riferimento al detto parametro, poiche', nella specie, non si controverte sulla idoneita' del soggetto a concorrere alle pubbliche spese, bensi' sulla costituzionalita' di una disciplina che concerne un rapporto di restituzione di tributi indebitamente riscossi, regolato dal legislatore secondo particolari modalita'. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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