Corte costituzionale

Sentenza n. 146/1996

Corte cost., sent. 7 maggio 1996, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/1996
Data di deposito
7 maggio 1996
Data di decisione
2 maggio 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 201 del 10 luglio 1991

Parametri

Massime

Massima n. 22778

Non e' fondata, in riferimento all'art. 10, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <<Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)>>] - a norma del quale << gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca, di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a partire dal periodo 1991-1992, su tutto il territorio nazionale>> - in quanto, a prescindere dalla valutazione sull'effettiva sussistenza di un contrasto tra la norma impugnata e la normativa comunitaria, il parametro costituzionale si presenta, nella specie, erroneamente invocato. Invero, il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, espresso dall'art. 10, primo comma, Cost., si riferisce soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non anche alle norme di natura pattizia, quali quelle del Trattato di Roma istitutivo delle Comunita' europee, che trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranita' richiamate dall'art. 11 Cost.; con la conseguenza che, anche l'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, denunciata nella fattispecie, non puo' essere ricondotta al campo di azione dell'art. 10, primo comma, bensi' a quello dell'art. 11 Cost.. - Cfr. S. nn. 15/1996, 323/1989, 153/1987 nonche' O. nn. 75/1993 e 496/1991; ed altresi' S. nn. 96/1982, 81/1979, 183/1973. red.: G. Leo

Massima n. 22779

Non e' fondata, in relazione al vizio di eccesso di potere legislativo sotto il profilo dello sviamento, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <<Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)>>], il quale, al di la' del suo apparente contenuto dispositivo, sarebbe stato adottato solo al fine di sottrarre determinati soggetti (ex ministri) ad una responsabilita' amministrativa gia' maturata e, conseguentemente, al giudizio per danno erariale attivato contro gli stessi dalla Procura generale della Corte dei conti, in quanto - posto che la disciplina introdotta con la legge n. 201 del 1991 (e poi completata con la legge n. 468 del 1992) e' stata determinata da scelte politiche adottate in sede parlamentare e governativa e destinate, da un lato, a graduare nel tempo l'attuazione della normativa comunitaria in tema di prelievo supplementare, e, dall'altro, ad imputare alla gestione finanziaria dell'AIMA le conseguenze economiche della responsabilita' assunta dallo Stato verso la Comunita' in relazione a tale ritardo - risulta evidente che anche la norma impugnata va ricondotta a questo quadro, che concorre a qualificarla non come norma di sanatoria per responsabilita' amministrative imputabili a singoli ministri in relazione a comportamenti omissivi, bensi' come scelta legislativa volta ad evitare che, nelle more della trattativa condotta dal Governo con gli organi comunitari, ricadessero sui singoli produttori le conseguenze della responsabilita' che lo Stato aveva ritenuto di assumere verso la Comunita'. La qual cosa conduce altresi' ad escludere che la norma impugnata, correttamente inquadrata nell'indirizzo politico che ha concorso a determinarla, possa ritenersi incostituzionale per il fatto di aver perseguito un fine diverso da quello desumibile dal suo contenuto dispositivo o, comunque, viziato sul piano della ragionevolezza. red.: G. Leo

Massima n. 22780

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 [recante: <<Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)>>] - a norma del quale <<gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca, di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, a partire dal periodo 1991-1992, su tutto il territorio nazionale>> - in quanto, premesso che nell'ordinanza di rimessione non viene richiamato alcun termine di riferimento al quale comparare la disciplina adottata; ed a prescindere dal difetto di pertinenza alla fattispecie del parametro di cui all'art. 97 Cost., data l'estraneita' della norma impugnata alla sfera dell'organizzazione dei pubblici uffici, cui attiene il suddetto parametro, non puo' configurarsi una lesione dell'art. 24 Cost. da parte della disposizione censurata, dal momento che il diritto di azione spettante al Procuratore generale della Corte dei conti a difesa dell'erario non comporta l'immutabilita' delle norme di diritto sostanziale destinate ad operare come presupposto per l'esercizio di tale diritto. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 10 luglio 1991, n. 201, recante "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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