Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1996
Corte cost., sent. 29 aprile 1996, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1996
- Data di deposito
- 29 aprile 1996
- Data di decisione
- 18 aprile 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 7, legge n. 81 del 25 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 22639
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - il quale, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, mentre, in caso di collegamento con piu' liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate - non essendo condivisibile la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quo', a parere del quale il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimarrebbe fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporterebbe altresi' la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si e' aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Tale esito, invero, e' del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge in oggetto, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato e del rappresentante di ciascuna lista, e non prevede, invece, il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso allo stesso, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne' potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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