Corte costituzionale
Sentenza n. 120/1996
Corte cost., sent. 18 aprile 1996, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/1996
- Data di deposito
- 18 aprile 1996
- Data di decisione
- 15 aprile 1996
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, lett. c), legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 872, cpv., codice civile
Parametri
Massime
Massima n. 22321
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 872, cpv., cod. civ., e 17, lett. c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 - nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente per totale difformita' dalla licenza - in quanto, posto che l'osservanza della legge puo' essere pretesa nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in posizione contrastante con altre norme, il combinato disposto delle norme censurate appare ragionevole soprattutto perche' le disposizioni sulle distanze tra costruzioni sono preordinate non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una piu' ampia visione, anche al rispetto di una serie di interessi generali, fra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Inoltre - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie dei parametri degli artt. 24 e 97 Cost. - e' altresi' destituita di fondamento la doglianza riferita all'art. 42 Cost., costituendo il rispetto delle distanze legali uno dei limiti alla proprieta' previsti dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le piu' recenti, O. n. 69/1996; sul parametro dell'art. 24 Cost., v., tra le altre, S. n. 306/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Santosuosso
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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