Corte costituzionale

Sentenza n. 120/1996

Corte cost., sent. 18 aprile 1996, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/1996
Data di deposito
18 aprile 1996
Data di decisione
15 aprile 1996
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:120

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22321

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 872, cpv., cod. civ., e 17, lett. c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 - nella parte in cui consentono di ritenere a distanza illegale, e quindi soggetto all'azione di riduzione in pristino, un edificio che fronteggi altro preesistente realizzato abusivamente per totale difformita' dalla licenza - in quanto, posto che l'osservanza della legge puo' essere pretesa nel caso in cui il richiedente si trovi, su un piano diverso, in posizione contrastante con altre norme, il combinato disposto delle norme censurate appare ragionevole soprattutto perche' le disposizioni sulle distanze tra costruzioni sono preordinate non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una piu' ampia visione, anche al rispetto di una serie di interessi generali, fra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio. Inoltre - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie dei parametri degli artt. 24 e 97 Cost. - e' altresi' destituita di fondamento la doglianza riferita all'art. 42 Cost., costituendo il rispetto delle distanze legali uno dei limiti alla proprieta' previsti dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le piu' recenti, O. n. 69/1996; sul parametro dell'art. 24 Cost., v., tra le altre, S. n. 306/1993. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 872, capoverso, del codice civile e 17, lettera c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione dal tribunale di Spoleto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Santosuosso

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze