Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/1996

Corte cost., ord. 23 febbraio 1996, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/1996
Data di deposito
23 febbraio 1996
Data di decisione
19 febbraio 1996
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:47

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22198

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell' art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, nel procedimento pretorile, soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, senza la previsione di alcun termine ragionevole per informare l'indagato - nei modi piu' adeguati e opportuni possibili - che e' stato iniziato a suo carico un procedimento di competenza del Pretore, in quanto esorbita dai confini istituzionalmente assegnati al controllo di costituzionalita', l'adozione di una pronuncia additiva commisurata ad una gamma indifferenziata di possibili scelte secondo un modello di decisione riservato alla discrezionalita' legislativa. red.: F. Mangano

Massima n. 22199

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata non fondata. - V. O. n. 137/1995. red.: F. Mangano

Massima n. 22200

Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale prospettata in via del tutto ipotetica, in quanto priva di attualita' e rilevanza nel giudizio a quo. (Nella specie, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui escludono l'acquisizione e l'utilizzabilita' delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla P.G., salvo che in sede di esame e contestazioni, viene prospettata in termini di mera eventualita' trattandosi di un caso - quale quello del giudizio 'a quo' - in cui l'istruzione probatoria non e' neanche iniziata. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 38, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 369 e 554 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Casarano, con l'ordinanza in epigrafe;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

3) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 350, commi 2, 3 e 7, 514, comma 1, e 503, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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