Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1996

Corte cost., ord. 16 dicembre 1996, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
395/1996
Data di deposito
16 dicembre 1996
Data di decisione
9 dicembre 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:395

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, legge n. 724 del 23 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 23068

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che il condono edilizio da esso previsto comporterebbe un esercizio arbitrario della non punibilita', essendo, da un lato, collegato alla esigenza di reperimento immediato di risorse finanziarie, e costituendo, dall'altro, un incentivo alla fiducia nell'impunita'. La questione, invero, e' gia' stata dichiarata non fondata con la sent. n. 427 del 1995, la quale ha sottolineato che la non punibilita' conseguente al condono trova una ragionevole giustificazione nel carattere del tutto eccezionale della disposizione impugnata, anche in relazione a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria ed alla necessita' di un recupero della legalita' attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio, al fine di procedere ad un definitivo riordino della materia. La Corte ha peraltro gia' avvertito che una tale soluzione, ove reiterata, non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perche' contrastanti con la tutela del territorio. - V. S. nn. 427/1995, 302/1996 e O. n. 537/1995. red.: A. Franco

Massima n. 23069

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 9 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che il condono edilizio minerebbe irreversibilmente la tutela del paesaggio e dell'equilibrato sviluppo del territorio a causa della incongruenza funzionale della disciplina premiale prevista. Invero, la Corte ha gia' evidenziato che la normativa sul condono presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo del territorio, come dimostrano, tra l'altro, l'affermazione, in caso di abusi in aree vincolate, della necessita' dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, e le previsioni di limiti di cubatura per l'ammissione alla sanatoria. In particolare, la sent. n. 302 del 1996, ha precisato che la previsione massima di cubatura di 750 mc. costituisce un limite assoluto ed inderogabile, che si aggiunge come norma di chiusura al limite di ampliamento, che deve essere contenuto nel 30 per cento della volumetria originaria. - V. S. nn. 427/1995, 302/1996. red.: A. Franco

Massima n. 23070

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che la norma sul condono edilizio provvederebbe alla copertura di spese pubbliche in base non alla capacita' contributiva, ma all'entita' dell'abuso edilizio. E' infatti inconferente il richiamo all'art. 53 Cost., perche' l'oblazione posta a carico degli autori di abusi edilizi non ha alcun connotato tributario e non e' quindi applicabile le regola di proporzionalita' alla capacita' contributiva. La somma corrisposta a titolo di oblazione ha invero una funzione in senso lato sanzionatoria con un effetto premiale, perche' da essa scaturisce la estinzione del reato, peraltro rimessa alla volonta' degli interessati. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 112, 9 e 53 della Costituzione, dal pretore di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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