Corte costituzionale
Ordinanza n. 329/1996
Corte cost., ord. 29 luglio 1996, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 329/1996
- Data di deposito
- 29 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:329
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22692
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata illegittima nella parte denunziata dal giudice 'a quo'. - S. n. 70/1996. red.: A. M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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