Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1996
Corte cost., ord. 26 luglio 1996, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1996
- Data di deposito
- 26 luglio 1996
- Data di decisione
- 18 luglio 1996
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 75 del 24 marzo 1993
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 47, Costituzione
Massime
Massima n. 22734
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale gia' dichiarate non fondate. - V. S. n. 21/1996. red.: F. Mangano
Massima n. 22735
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto una norma diversa da quella denunciata nell'ordinanza di rimessione (nella specie, il giudice 'a quo' ha impugnato l'art. 7 del d.l. n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, lamentando che, differendo al periodo successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilita' per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in eccedenza per l'ISI, sottoporrebbero il contribuente al principio del 'solve et repete', laddove tale effetto deriverebbe dall'art. 2 della legge n. 75 del 1993, norma irrilevante rispetto all'oggetto del giudizio principale). red.: F. Mangano
Massima n. 22736
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, riferita all'art. 47 della Costituzione, dell'art. 7 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in l. 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui la norma impugnata, prevedendo l'ISI, come imposta straordinaria sugli immobili svincolata da qualsiasi parametro di redditivita' effettiva, impedirebbe la realizzazione delle condizioni favorevoli per l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, in quanto la norma costituzionale invocata come parametro contiene un principio al quale il legislatore ordinario e' tenuto ad ispirarsi, ma che non puo' precludergli di emanare norme finanziarie, se non con l'unico limite della reale compromissione del principio stesso. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Rovigo con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di legittimità costituzionale dei predetti art. 7 del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 e art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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