Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/1996

Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
278/1996
Data di deposito
22 luglio 1996
Data di decisione
11 luglio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:278

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22682

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., denunziato nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. La norma rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalita' sancito dal precedente comma secondo e non risulta lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa, che e' coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento cautelare. Inoltre, il rischio di ricusazione del giudice, dovuto, secondo il giudice 'a quo', al fatto che l'articolo impugnato postula una valutazione in concreto circa la concedibilita' del beneficio, la quale si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, non presenta alcun tipo di interferenza con gli invocati artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, Cost.; tantomeno risulta fondata la asserita violazione del principio di uguaglianza, giacche' i riflessi che una disposizione puo' generare sul piano delle singole "strategie processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalita'. - In tema di incompatibilita', v., da ultimo, S. n. 155/1996. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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