Corte costituzionale
Ordinanza n. 278/1996
Corte cost., ord. 22 luglio 1996, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 278/1996
- Data di deposito
- 22 luglio 1996
- Data di decisione
- 11 luglio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 332 del 8 agosto 1995
- art. 275, comma 2, bis, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 22682
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., denunziato nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. La norma rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalita' sancito dal precedente comma secondo e non risulta lesiva del principio di presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della accusa, che e' coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento cautelare. Inoltre, il rischio di ricusazione del giudice, dovuto, secondo il giudice 'a quo', al fatto che l'articolo impugnato postula una valutazione in concreto circa la concedibilita' del beneficio, la quale si risolve in una anticipazione del giudizio di merito, non presenta alcun tipo di interferenza con gli invocati artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, Cost.; tantomeno risulta fondata la asserita violazione del principio di uguaglianza, giacche' i riflessi che una disposizione puo' generare sul piano delle singole "strategie processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalita'. - In tema di incompatibilita', v., da ultimo, S. n. 155/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze