Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/1996

Corte cost., ord. 12 luglio 1996, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
247/1996
Data di deposito
12 luglio 1996
Data di decisione
27 giugno 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:247

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22631

Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. E' stato altresi' affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutivita' del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimita' costituzionale della non revocabilita' 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi gia' compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilita' di realizzazione di un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 655 del codice di procedura civile e 2884 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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