Corte costituzionale
Ordinanza n. 247/1996
Corte cost., ord. 12 luglio 1996, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 247/1996
- Data di deposito
- 12 luglio 1996
- Data di decisione
- 27 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:247
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22631
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. E' stato altresi' affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutivita' del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimita' costituzionale della non revocabilita' 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi gia' compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilita' di realizzazione di un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 655 del codice di procedura civile e 2884 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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