Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/1996
Corte cost., ord. 3 luglio 1996, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/1996
- Data di deposito
- 3 luglio 1996
- Data di decisione
- 26 giugno 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 534 del 20 dicembre 1995
- art. 2, decreto-legge n. 238 del 21 giugno 1995
- art. 15, comma 2, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Parametri
Massime
Massima n. 22553
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata. - S. n. 84/1996. red.: G. Leo
Massima n. 22554
Manifesta inammissibilita' della questione, prospettata in via meramente ipotetica, in relazione ad una reiterazione di decreti- legge non ancora avvenuta al momento della proposizione della stessa. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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