Corte costituzionale
Ordinanza n. 159/1996
Corte cost., ord. 20 maggio 1996, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 159/1996
- Data di deposito
- 20 maggio 1996
- Data di decisione
- 13 maggio 1996
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1996:159
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22410
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce l'obbligo per il giudice penale di risolvere ogni questione dalla quale dipende la decisione. La reintroduzione di una disciplina che, cosi' come richiesto dal giudice 'a quo' consenta al giudice del processo pregiudicato di sospendere lo stesso sino alla formazione del giudicato nel processo pregiudicante, supporrebbe una relazione di pregiudizialita' tra gli oggetti dei due procedimenti, cha manca nella specie, riguardante, piuttosto, un rapporto di connessione, sicuramente ininfluente - al pari di ogni altra situazione di connessione - sulla competenza del giudice specializzato minorile: per cui non troverebbe adeguata giustificazione assegnare al processo piu' celere una priorita' logica e un connotato pregiudicante rispetto al giudizio in fase meno avanzata, facendo dipendere la facolta' di sospensione di quest'ultimo da elementi causali ed esterni al rapporto tra i processi. La norma risulta percio' ragionevole, e coerente con la legge di delegazione, anche in relazione alle generali finalita' di speditezza del processo e, piu' specificatamente alla regola della autosufficienza del processo penale minorile. Peraltro, la previsione ex art. 238 bis, stesso codice, circa l'ingresso e l'acquisizione di sentenze irrevocabili, rese in altro processo, richiamata dal giudice 'a quo', si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia emessa in separato giudizio, in una logica di economia processuale che non intacca il basilare principio secondo il quale ogni giudice e' tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove a disposizione, che sono utilizzabili senza che ad una di esse possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante. - S. n. 222/1983, sulla competenza e funzioni del giudice specializzato minorile. - S. n. 84/1996 e O. n. 18/1996, 'ex plurimis', sul principio consolidato della non riferibilita' dell'art. 97 Cost., all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.
Il presidente: Ferri
Il relatore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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