Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1996

Corte cost., ord. 20 maggio 1996, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
159/1996
Data di deposito
20 maggio 1996
Data di decisione
13 maggio 1996
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:159

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22410

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, cod. proc. pen., il quale stabilisce l'obbligo per il giudice penale di risolvere ogni questione dalla quale dipende la decisione. La reintroduzione di una disciplina che, cosi' come richiesto dal giudice 'a quo' consenta al giudice del processo pregiudicato di sospendere lo stesso sino alla formazione del giudicato nel processo pregiudicante, supporrebbe una relazione di pregiudizialita' tra gli oggetti dei due procedimenti, cha manca nella specie, riguardante, piuttosto, un rapporto di connessione, sicuramente ininfluente - al pari di ogni altra situazione di connessione - sulla competenza del giudice specializzato minorile: per cui non troverebbe adeguata giustificazione assegnare al processo piu' celere una priorita' logica e un connotato pregiudicante rispetto al giudizio in fase meno avanzata, facendo dipendere la facolta' di sospensione di quest'ultimo da elementi causali ed esterni al rapporto tra i processi. La norma risulta percio' ragionevole, e coerente con la legge di delegazione, anche in relazione alle generali finalita' di speditezza del processo e, piu' specificatamente alla regola della autosufficienza del processo penale minorile. Peraltro, la previsione ex art. 238 bis, stesso codice, circa l'ingresso e l'acquisizione di sentenze irrevocabili, rese in altro processo, richiamata dal giudice 'a quo', si limita a regolare il modo di valutazione della pronuncia emessa in separato giudizio, in una logica di economia processuale che non intacca il basilare principio secondo il quale ogni giudice e' tenuto a formare il proprio convincimento in base alle prove a disposizione, che sono utilizzabili senza che ad una di esse possa essere attribuita efficacia cogente e risolutiva dell'obbligo di apprezzamento e motivazione da parte del giudicante. - S. n. 222/1983, sulla competenza e funzioni del giudice specializzato minorile. - S. n. 84/1996 e O. n. 18/1996, 'ex plurimis', sul principio consolidato della non riferibilita' dell'art. 97 Cost., all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso ed in relazione ai diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76, 77, primo comma, e 97 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1996.

Il presidente: Ferri

Il relatore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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