Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1995

Corte cost., sent. 30 marzo 1995, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1995
Data di deposito
30 marzo 1995
Data di decisione
20 marzo 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione siciliana del 10 maggio 1994
  • art. 5, legge della Regione siciliana del 4 marzo 1994
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 4 marzo 1994

Parametri

Massime

Massima n. 22028

Le norme comunitarie direttamente applicabili, permangono in vigore nell'ordinamento italiano, con l'effetto non gia' di caducare, abrogare, modificare o invalidare le disposizioni legislative interne con esse incompatibili, bensi' di impedire che tali disposizioni vengano in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale: cio' comporta che l'eventuale contrasto della disposizione interna rispetto a un precetto comunitario non puo' autorizzare, nell'ambito di una controversia di fronte al giudice nazionale, a validamente sollevare una questione di costituzionalita' in via incidentale per ritenuta violazione dell'art. 11 Cost. da parte della norma interna, poiche' - stante la "non applicabilita'" della norma interna confliggente in ipotesi con quella comunitaria - si tratterebbe di una questione priva del dovuto requisito della rilevanza e, come tale, inammissibile. - V. S. nn. 170/1984 e 384/1994. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22030

La "non applicabilita'" (sia da parte dei giudici regionali che degli organi della p.a.) delle norme interne confliggenti con precetti comunitari, non esclude l'esigenza di depurare l'ordinamento nazionale da incompatibilita' e disarmonie con le prevalenti norme comunitarie, e tale esigenza - in quanto ancorata al valore costituzionale della chiarezza normativa e della certezza del diritto - puo' essere soddisfatta anche con una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, ove - come nei giudizi in via principale - non sussista alcun ostacolo processuale all'ammissibilita' di questioni concernenti il contrasto tra la norma interna (statale o regionale) e quella comunitaria. - v. S. nn. 384/1994 e 389/1989, nonche' la successiva massima C, nel senso che vincolati a non dare applicazione alle norme interne confliggenti con quelle comunitarie sono anche gli organi della p.a., v. S. n. 389/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22031

Nei giudizi di costituzionalita' in via principale, l'oggetto del giudizio non e' una norma in quanto applicabile, ma una norma di per se' lesiva delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni (nel caso di impugnazione di leggi statale), o 'ex se' violatrici di norme costituzionali (nel caso di impugnazione di leggi regionali), onde non sussiste - come invece nei giudizi in via incidentale - alcun ostacolo processuale in grado di precludere alla Corte la piena salvaguardia, con proprie decisioni, del valore costituzionale della certezza e della chiarezza normativa di fronte a ipotesi di contrasto di una norma interna con una comunitaria; ne' - ove il contrasto si palesi nell'ambito del giudizio principale - la "non applicabilita'" della norma interna costituisce garanzia adeguata al soddisfacimento del dovere ('ex' artt. 5 del Trattato di Roma e 11 Cost.) di dare pieno e corretto adempimento agli obblighi comunitari. (In base a tali criteri, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 1 della legge siciliana approvata il 10 maggio 1994, impugnato dal Commissario dello Stato in riferimento all'art. 11 Cost., per violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE). - v. la precedente massima B (e, ivi, richiami); nel senso che nei giudizi in via principale possono essere contestate anche disposizioni di legge non ancora efficaci o ad efficacia differita, v. S. nn. 224/1990, 242/1989, 39/1971, 37/1966, 75/1957. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22032

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, una volta che la Regione abbia comunicato alla Commissione della Comunita' Europea la disciplina da essa stabilita in una certa materia comportante aiuti alle imprese, i successivi interventi legislativi modificativi della predetta disciplina possono essere resi noti alla Commissione stessa anche attraverso procedure informali, e di tale possibilita' risulta essersi avvalsa la Regione siciliana nell'estendere - con l'art. 1 della legge regionale approvata il 10 maggio 1994 - l'originario ambito dei beneficiari delle provvidenze collegate al "fermo biologico" dell'attivita' di pesca; pertanto non sussiste l'ipotizzata violazione degli obblighi derivanti dall'art. 93 del Trattato CE ne' il conseguente contrasto della disposizione regionale con l'art. 11 Cost. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. Regione Sicilia approvata il 10 maggio 1994, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost. per violazione dell'art. 93 del Trattato CE).

Massima n. 22033

E' ammissibile la questione di costituzionalita' volta a denunciare vizi procedurali nella formazione della legge regionale (nella specie, della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994), derivanti dall'asserita violazione di norme contenute nello statuto speciale (nella specie, dell'art. 12 dello Statuto per la Regione siciliana). - v. S. nn. 134/1969, 57/1957. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22034

L'art. 12 dello Statuto speciale per la Regione siciliana prescrive soltanto che l'elaborazione dei progetti di legge regionale avvenga nell'ambito delle Commissioni assembleari, mentre la richiesta a queste ultime di un parere sugli emendamenti presentati in Assemblea non ha fondamento in norme statutarie, bensi' in distinte norme del Regolamento interno dell'Assemblea stessa. Pertanto, nel caso di disposizioni introdotte mediante emendamenti, la mancanza del pur richiesto parere della Commissione competente non viola l'art. 12 dello statuto. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 4 e 5 della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994, in riferimento all'art. 12 dello statuto speciale). - per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4 (in accoglimento della diversa questione sollevata dal Commissario dello Stato in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost.), v. la successiva massima N. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22035

Il carattere di "norma di interpretazione autentica" va riconosciuto - indipendentemente dall'autoqualificazione legislativa - soltanto alle norme che risultino obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre l'applicazione della variante di senso prescelta da parte di coloro che dovranno dare esecuzione alla norma interpretata: di guisa che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario. - v. S. nn. 397/1994, 424/1993, 455/1992, 155/1990, 233/1988, nonche' O. nn. 480/1992, 205/1991. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22036

Le "leggi interpretative" si distinguono dalle "leggi innovative", in quanto - benche' anche il primo tipo di legge sia diretto a introdurre un 'novum' nell'ordinamento giuridico (quantomeno consistente nella prescrizione di dover seguire una interpretazione e non altra) - carattere tipico ed esclusivo delle leggi interpretative e' che il significato normativo enucleato e imposto con le stesse leggi debba essere ricompreso fra le possibilita' di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata. - v. S. nn. 88/1995, 424/1993, 39/1993, 455/1992, 454/1992, 440/1992, 380/1990, 155/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22037

Il corretto esercizio del potere legislativo di interpretazione autentica, indipendentemente dalle intenzioni del legislatore di incidere sulla soluzione dei casi 'sub iudice',non lede di per se' la sfera riservata al potere giudiziario, sempreche', di norma, siano salvaguardati gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato, dal momento che l'attribuzione legislativa di un dato significato a una determinata disposizione di legge non comporta alcuna illegittima interferenza sulla 'potestas iudicandi', muovendosi sul diverso piano delle fonti normative in ordine alla definizione e alla delimitazione della fattispecie normativa oggetto di quella 'potestas'. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22038

L'art. 9 della legge siciliana n. 25 del 1990, riferendo i benefici collegati al "fermo biologico" della pesca alle imprese "operanti" nelle zone di mare individuate con decreti dell'Assessore regionale, usa un'espressione suscettibile di essere interpretata sia nel senso di denotare le imprese che effettivamente esercitano la pesca nelle zone colpite dal fermo, sia nel senso di indicare le imprese i cui natanti sono autorizzati a esercitare la pesca nelle stesse zone. Pertanto, l'art. 1 della successiva legge regionale approvata il 10 maggio 1994 - in quanto circoscrive a quest'ultimo significato il senso da attribuire alla norma interpretata - non puo' esser qualificato altro che come norma "di interpretazione autentica", ragionevolmente giustificata dall'esigenza di ovviare a serie difficolta' di accertamento, ove si fosse seguita interpretativamente l'altra via, e di evitare consequenzialmente possibili disparita' di trattamento in sede di applicazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, L. Reg. Sicilia approvata il 10 maggio 1994). - v. le precedenti massime H ed I. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22039

Le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio, ma, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione deve essere sottoposta a uno scrutinio di costituzionalita' estremamente rigoroso: l'intervento legislativo in sanatoria, infatti, puo' essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarita' del caso, "tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata". Piu' in particolare, siffatto scrutinio dev'essere svolto tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parita' di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale. - v. S. nn. 100/1987, 474/1988, 402/1993, nonche' S. n. 346/1991. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 22040

L'art. 4 della legge siciliana approvata il 4 marzo 1994 - il quale dispone che i benefici collegati al fermo temporaneo dell'attivita' di pesca siano estesi, per l'anno 1992, alle imprese operanti in zone di mare individuate dall'Assessore regionale al di fuori dell'ambito territoriale precedente legge regionale n. 25 del 1990 - costituisce norma di sanatoria che non e' sostenuta da interessi pubblici, legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale, risultando, invece diretta unicamente a fornire la copertura legale successiva a decisioni assessorili difformi dalla previa disciplina legislativa, e, dunque, a esonerare l'Assessore da eventuali responsabilita' di ordine giuridico. Pertanto, il suddetto art. 4 va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - v. sulle leggi di sanatoria (e sul relativo sindacato di costituzionalita') la precedente massima. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana (Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di lavori pubblici. Agevolazioni per il settore della pesca e disposizioni in materia finanziaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 marzo 1994;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione siciliana, di cui al precedente capoverso, sollevata dal commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana (Integrazioni alle leggi regionali 1 agosto 1974, n. 31, e 27 dicembre 1978, n. 70, e interpretazione autentica dell'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, concernenti la materia della pesca), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, sollevate dal commissario dello Stato per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana, di cui al precedente capoverso, sollevata dal commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 11 della Costituzione, per violazione dell'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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