Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1995

Corte cost., sent. 1° marzo 1995, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/1995
Data di deposito
1° marzo 1995
Data di decisione
22 febbraio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:71

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge n. 180 del 7 maggio 1981
  • legge n. 561 del 30 dicembre 1988
  • art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 21907

La legge 30 dicembre 1988, n. 561, emanata per la necessita' di istituire con urgenza il Consiglio della magistratura militare e di colmare il vuoto determinato dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale (sent. n. 266 del 1988) che aveva colpito l'art. 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180 - secondo il quale i provvedimenti concernenti la magistratura militare, compresi quelli disciplinari, venivano adottati dal Ministro della difesa, sentito un comitato di magistrati militari titolari di alcuni uffici direttivi - ha preso a modello il Consiglio superiore della magistratura, sino a definire le attribuzioni e le procedure del costituendo istituto mediante rinvio alle attribuzioni e alle procedure previste per l'organo di garanzia dell'indipendenza della magistratura ordinaria. Questa omologazione di disciplina, pur nella distinzione degli organi, rende evidente l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, diretta a perseguire l'assimilazione della magistratura militare a quella ordinaria. - V. S. n. 266/1988, gia' citata nel testo. red. : S.P.

Massima n. 21908

L'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalita' diverse, che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in continuita' con la tradizione oppure in rispondenza a scelte del legislatore, la cui discrezionalita' in materia di responsabilita' disciplinare spazia in un ambito molto ampio. - S. n. 145/1976 red.: S.P.

Massima n. 21909

La rilevante differenziazione delle normative adottate riguardo all'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego e delle professioni non oscura l'affinita' delle diverse procedure, segnalata sin da una remota ricostruzione sistematica dei poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni ad opera di autorevole dottrina, che ha sottolineato come il procedimento che si tiene dinanzi ai consigli amministrativi di disciplina offre numerosi punti di contatto con i procedimenti giurisdizionali, tanto che la regola e' la conformita' del primo a questi. Tale accostamento trova ragione nella natura sanzionatoria delle "pene disciplinari", che sia nell'impiego che nella professione sono destinate ad incidere sullo stato della persona. - V. la precedente massima B. red. : S.P.

Massima n. 21910

2a VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione, ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, o per sopprimerle o per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali. A loro volta, le previsioni costituzionali di una riserva di legge per le norme dell'ordinamento giudiziario e "su ogni magistratura", della garanzia di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (art. 108) e della ricorribilita' delle loro sentenze (art. 111) prefigurano che anche i "giudici speciali" possano permanere e siano inseriti nel contesto del sistema della giurisdizione. Pertanto il criterio per determinare il contenuto del divieto di istituire giudici speciali risiede nella loro "novita'", novita' che va dunque riferita non solo ai profili soggettivi della articolazione degli organi di giurisdizione speciale, ma anche ai profili oggettivi della competenza di settore attribuita. - V. S. n. 135/1975. red.: S.P.

Massima n. 21911

La configurazione giurisdizionale del procedimento disciplinare per i magistrati ordinari risponde alla tradizione. La giurisdizione disciplinare, affidata, prima della Costituzione ed immediatamente dopo la sua entrata in vigore, ad appositi Tribunali disciplinari (regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511), cui era stata rimessa la adozione delle sentenze in materia, e' stata successivamente attribuita, in adempimento a quanto prescrive l'art. 105 Cost., al Consiglio superiore della magistratura e conferita alla Sezione disciplinare in cui esso si articola, mantenendosi la scelta legislativa per un procedimento disciplinare che si esprime nei modi e nelle forme, e quindi con le garanzie proprie, della giurisdizione. - S. nn. 12/1971, 289/1992 e 220/1994. red. : S.P.

Massima n. 21912

Il rifluire della magistratura militare nell'alveo della posizione propria della magistratura ordinaria - pur mantenendosene ancora organizzativamente distinta - significativamente comprovato, nell'ordinamento giudiziario militare di pace - cosi' come modellato dalle leggi 7 maggio 1981, n. 180 e 30 dicembre 1988 n. 561 - dalla diretta attribuzione alla Corte di cassazione delle funzioni di legittimita' un tempo attribuite al Tribunale supremo militare presso la Corte stessa, nonche', in particolare, dalla titolarita' della presidenza del Consiglio della magistratura militare attribuita per legge al Presidente dell'organo supremo della giurisdizione ordinaria, denota che la scelta, conforme a questa impostazione, di configurare, nell'art. 1 della legge del 1988, anche il procedimento disciplinare per i magistrati militari in forme giurisdizionali, non rappresenta, nonostante l'inevitabile attribuzione della relativa competenza ad un organismo organizzativamente nuovo, l'introduzione di una nuoa giurisdizione e di un nuovo giudice speciale, trovando la giurisdizionalita' della funzione disciplinare radicamento in quella gia' prevista per la magistratura ordinaria. Il divieto sancito dall'art. 102 Cost., della istituzione di nuovi giudici speciali, non risulta pertanto violato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 102 Cost., dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1988, n. 561). - V. le precedenti massime A e D. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, numero 3 (più correttamente: terzo comma), della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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