Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1995
Corte cost., sent. 24 febbraio 1995, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1995
- Data di deposito
- 24 febbraio 1995
- Data di decisione
- 20 febbraio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SPAGNOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 25, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
Massime
Massima n. 21854
E' ormai consolidato indirizzo della Corte costituzionale quello secondo il quale il giudice di rinvio puo' sollevare dubbi di costituzionalita' concernenti l'interpretazione normativa risultante dal "principio di diritto" enunciato dalla Corte di cassazione. Dovendo, infatti, la norma, nel significato attribuitole dalla Corte di cassazione, ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che su di essa vengano prospettate questioni di legittimita' costituzionale comporterebbe un'indubbia violazione delle disposizioni regolanti la materia (artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). - V. S. n. 30/1990, nonche' S. nn. 257/1994, 130/1993, 2/1987, 345/1987, 21/1982, 11/1981 e 138/1977. red.: S.P.
Massima n. 21855
Ai sensi delle disposizioni regolanti l'accesso delle questioni nel processo costituzionale (artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) per aversi una questione di legittimita' validamente posta, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale, e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, o non pretestuosi, di conformita' a determinate norme costituzionali. - V. ad esempio, S. nn. 31/1995, 463/1994, 51/1992, 64/1991 e 41/1990. red.: S.P.
Massima n. 21856
Come la Corte ha precisato, la questione di costituzionalita' e' validamente posta anche quando il giudice 'a quo', affermando motivatamente di dubitare dell'orientamento giurisprudenziale prevalente o dominante, ritiene di dover applicare la disposizione contestata in un diverso od opposto significato normativo, sempreche' l'interpretazione offerta non risulti del tutto implausibile, e cioe' palesemente arbitraria. - V. S. nn. 463/1994, 103/1993, 112/1993, 163/1993, 344/1993 e 436/1992. red.: S.P.
Massima n. 21857
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale si caratterizzano come questioni non di costituzionalita' ma di mera interpretazione - in quanto tali inammissibili - quelle in cui il giudice rimettente non individua nella disposizione impugnata profili di contrasto con determinati parametri costituzionali, oppure, anche se formalmente li indica, in realta' chiede alla Corte di avallare determinate ipotesi interpretative senza sostanzialmente prospettare, riguardo alle interpretazioni assunte, dubbi di legittimita' costituzionale. - V., riguardo all'ultima ipotesi, O. n. 274/1991. red.: S.P.
Massima n. 21858
Contro quanto ha sostenuto, nella proposta eccezione di inammissibilita', l'Avvocatura di Stato, e' da escludere che con la questione sollevata, in giudizio di rinvio, in riferimento agli artt. 3, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, Cost., riguardo all'art. 86, primo comma, del testo unico in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui, secondo il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, obbliga il giudice ad emettere, contestualmente alla sentenza, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, l'ordine di espulsione dallo Stato, eseguibile a pena espiata, precludendogli, in forza dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., la concessione della sospensione della pena, si sia in sostanza richiesto alla Corte di dirimere un conflitto giurisprudenziale tra due modi diversi di interpretare la norma impugnata. Il giudice 'a quo', infatti, dopo aver illustrato il "principio di diritto" enunciato dalla Cassazione, e affermato di doverne fare applicazione nel giudizio principale, manifesta il dubbio che quel principio sia contrario a determinate norme della Costituzione, con cio' formulando una questione di legittimita' costituzionale. Ne' vale in contrario far richiamo alle sentenze di inammissibilita' pronunciate dalla Corte , per difetto di rilevanza, nei casi, del tutto diversi, in cui i giudici 'a quibus' prospettavano piu' possibilita' interpretative della disposizione contestata senza indicare quale di esse ritenevano di dover applicare nel giudizio di provenienza. - V. le massime precedenti, e in particolare la massima D. Riguardo alle questioni, da ultimo menzionate, proposte in modo "ancipite", v., tra le altre, S. nn. 117/1994, 51/1992, 473/1989, 472/1989, 456/1989, e O. nn. 325/1994, 227/1994, 207/1993 e 584/1988. red.: S.P.
Massima n. 21859
Qualunque sia la natura che ontologicamente si intenda assegnare alle misure di sicurezza, e' indubitabile che le misure di sicurezza personali comportano comunque la privazione o la limitazione della liberta' personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia esso cittadino o straniero. Ed e' giurisprudenza della Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalita' deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della liberta' sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali, o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali. - Cfr. S. nn. 62/1994, 63/1994, 81/1993, 368/1992 e 366/1991. red.: S.P.
Massima n. 21860
L'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dallo Stato, a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, del testo unico delle leggi sulla disciplina in materia di stupefacenti emanato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestualmente alla condanna dello straniero per uno dei reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (produzione e traffico di sostanze stupefacenti, agevolazione e istigazione al loro uso ecc.) in deroga al principio, stabilito dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che "tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa" configura una irrazionale disparita' di trattamento di fronte alle altre ipotesi di applicabilita' della misura di sicurezza dell'espulsione previste dagli artt. 235 e 312 cod. pen., per le quali, benche' subordinate al presupposto di condotte obiettive non meno gravi di quelle considerate nell'art. 86, primo comma, la regola generale di cui all'art. 31 della legge n. 663 del 1986, deve essere pur sempre osservata. E tale irragionevolezza risulta evidente se si considera che l'applicazione della misura di sicurezza della espulsione imposta dalla norma in questione senza la valutazione del giudice alla stregua degli indici menzionati dall'art. 133 cod. pen. (cui fa rinvio l'art. 203, cpv. cod. pen.) e la conseguente preclusione, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n. 2, cod. pen., della concessione della sospensione della pena inflitta, pur quando, come nel caso di specie, sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l'erogazione del beneficio, frappongono ingiustificati ostacoli non soltanto alla liberta' personale, ma anche alle possibilita' di sviluppo della personalita' del condannato, a cui anche le pene devono tendere. Pertanto, non valendo in contrario il richiamo alle pronunce di non fondatezza della Corte relative al diverso istituto della espulsione dello straniero, su sua richiesta, in alternativa alla esecuzione della custodia cautelare o della pena, prevista dall'art. 7, commi 12 bis e 12 ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, l'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua'. - Sull' art. 7, commi 12 e 13 del decreto-legge da ultimo citato, S. nn. 62/1994 e 283/1994. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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