Corte costituzionale

Sentenza n. 521/1995

Corte cost., sent. 28 dicembre 1995, n. 521

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
521/1995
Data di deposito
28 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:521

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 119 del 18 aprile 1986
  • legge n. 874 del 22 dicembre 1980
  • art. 6, comma 5, legge n. 80 del 18 aprile 1984
  • art. 6, comma 4, legge n. 80 del 18 aprile 1984
  • decreto-legge n. 776 del 26 novembre 1980
  • ordinanza Commissario governo per zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980
  • art. 1, comma 1, n. 3, decreto-legge n. 48 del 28 febbraio 1986
  • legge n. 119 del 18 aprile 1986

Parametri

Massime

Massima n. 21976

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6, comma quarto e quinto, della legge 18 aprile 1984, n. 80 e 1, comma 1, n. 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119, in quanto l'ordinanza di rimessione, con l'impugnare la previsione, ivi contenuta, di un esproprio riferito a tutte le aree gia' utilizzate per gli insediamenti provvisori, "anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione di urgenza", censura una disciplina innovativa sia rispetto al contenuto del decreto legge n. 776 del 1980, che ha definito i poteri del Commissario di Governo, sia rispetto a quello dell'ordinanza commissariale (peraltro riconducibile alla categoria delle "ordinanze libere" come tale non avente forza di legge) che ha dettato i criteri generali per l'occupazione delle aree e, pertanto, configura una questione di costituzionalita' autonoma. (Eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato, volta a censurare l'omessa impugnativa dell'ordinanza del Commissario di Governo n. 69 del 29 dicembre 1980 che dispone l'occupazione d'urgenza delle aree, costituente il presupposto applicativo della norma impugnata). - Sulle "ordinanze libere", v. S. n. 4/1977. red: F. Mangano

Massima n. 21977

Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza nel giudizio 'a quo', l'ordinanza di rimessione abbia fornito una motivazione plausibile (Nella specie, era stata eccepita, in via alternativa, dall'Avvocatura dello Stato, l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio amministrativo nel quale erano stati impugnati i provvedimenti di occupazione d'urgenza e di successiva espropriazione delle aree provvisoriamente utilizzate dai Comuni, ma non l'ordinanza commissariale che aveva dettato i criteri generali per l'occupazione d'urgenza delle medesime aree, costituente il presupposto applicativo delle norme impugnate). - V., tra le altre, S. nn. 149/1994, 79/1994 e 112/1993. red.: F. Mangano

Massima n. 21978

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione, ed avente ad oggetto gli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 e 1, comma 1, n. 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119, nella parte in cui prevedono che le aree utilizzate dai Comuni per l'installazione di insediamenti provvisori, ai sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, vengano espropriate e acquisite al patrimonio comunale, anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale per l'occupazione d'urgenza, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica ed entro un termine inizialmente fissato in dodici mesi e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 1986, in quanto tali previsioni normative, valutate nel particolare contesto di emergenza al quale si riferiscono, sottintendono motivi di interesse generale rispondenti ai criteri della ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture effettuati dai Comuni sulle aree occupate e di fatto trasformate per la presenza prolungata di insediamenti abitativi, sia in relazione all'esigenza di favorire, mediante la disponibilita' delle stesse aree da parte dei Comuni, interventi pianificatori orientati alla ricostruzione, tanto piu' che, contrariamente all'interpretazione del giudice 'a quo', una volta acquisite al patrimonio comunale, tali aree non potranno essere utilizzate per qualsivoglia destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di ricostruzione, ne' potranno essere impiegate per perseguire finalita' in contrasto con le previsioni generali della pianificazione urbanistica, sulle quali non incide la possibilita' di deroghe da parte del legislatore ordinario alle singole previsioni urbanistiche, secondo quanto disposto dall'impugnato art. 6, comma quinto, purche' cio' sia ragionevolmente giustificato, come nel caso di specie, della presenza di motivi di interesse generale. - Sulla sussistenza dei motivi di interesse generale, quale presupposto del potere espropriativo, v. S. nn. 155/1995 e 384/1990. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni), e 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini ed interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata), in relazione agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, 97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione; questione sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Cheli Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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