Corte costituzionale

Sentenza n. 519/1995

Corte cost., sent. 28 dicembre 1995, n. 519

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
519/1995
Data di deposito
28 dicembre 1995
Data di decisione
15 dicembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:519

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21973

Illegittimita' costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 13, 27, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto non e' conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillita' e l'ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicita', consistenti in una semplice richiesta di aiuto. - V. sentt. nn. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

Massima n. 21974

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 670, secondo comma, della Costituzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto la repressione penale della mendicita' che si manifesti in forme invasive, che comportino modalita' ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformita' o malattie, e' giustificata dall'esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarieta', turbato dall'impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l'altrui pieta'. - V. sentt. n. 51/1959 e 102/1975. red.: F. Mangano

Massima n. 21975

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per l'ipotesi criminosa del reato di mendicita' ivi prevista, la pena di un mese di arresto come minimo edittale, perche' il 'tertium comparationis' evocato con il richiamo alla sent. n. 341/1994, relativa al reato di oltraggio, riguarda condotte di evidente diversita' e quindi non comparabili con quelle della fattispecie penale in oggetto. - V. sent. n. 341/1994. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, 27, terzo comma, 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come pena minima un mese di arresto, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Modena - sezione distaccata di Carpi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995. Il direttore di cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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