Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:5

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 277 del 4 agosto 1993
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
  • decreto legislativo n. 534 del 20 dicembre 1993
  • decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21554

Le leggi elettorali relative ad organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sono assoggettabili a 'referendum' abrogativo alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e riconducibili a una matrice razionalmente unitaria - al qual fine possono essere formulati anche attraverso un puntuale e preciso "ritaglio" di porzioni del testo legislativo - e che dall'eventuale approvazione della proposta referendaria residui una normativa coerente, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, anche in caso di inerzia legislativa, la costante operativita' dell'organo, atteso il fondamentale principio che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualita', anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. - v. S. nn. 32/1993, 47/1991, 29/1987; v., altresi', con particolare riguardo all'assoluta indefettibilita' del sistema elettorale, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21555

L'esigenza fondamentale di funzionamento dell'ordinamento democratico rappresentativo postula indefettibilmente la costante operativita' del sistema elettorale del Parlamento, di guisa che, in qualsiasi momento di vita dello Stato, sia garantita la possibilita' di rinnovamento delle Camere, che si renda necessario per la scadenza naturale delle medesime, ovvero a seguito dell'esercizio del potere di scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica (esercizio che a sua volta non puo' subire impedimenti). Pertanto, una richiesta di 'referendum' abrogativo che esponga al rischio di soluzioni di continuita' nell'operativita' del sistema elettorale del Parlamento non potrebbe che essere dichiarata inammissibile. - v. S. n. 47/1991 (nel senso che non sono tollerabilili neppure ambiguita' o incertezze normative). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21556

Anche ad ammettere, in pura ipotesi, che sussista un dovere di carattere giuridico-costituzionale (oltre che di natura politica) del Parlamento, di attuare e condurre a pieno effetto la volonta' espressa dal corpo elettorale attraverso il 'referendum' abrogativo, l'ordinamento non offre comunque alcun efficace rimedio di fronte alla pur sempre possibile inerzia del legislatore: onde, l'ipotizzato dovere non puo' far superare l'indefettibile esigenza di permanente operativita' del sistema elettorale del Parlamento e la conseguente inammissibilita' di richieste referendarie che espongano il sistema stesso al rischio di paralisi. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21558

Dai precetti contenuti negli artt. 60 e 61 Cost. non puo' trarsi un principio di continuita' delle leggi per l'elezione del Parlamento, nel senso dell'implicita ultrattivita' della legge elettorale abrogata, fino al momento in cui la nuova normativa elettorale - e, in ispecie, quella risultante dall'esito positivo di un 'referendum' popolare - non sia integrata dal legislatore al fine di renderla pienamente operativa. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21559

La richiesta di 'referendum' diretta ad abrogare le norme del testo unico sull'elezione dei membri della Camera dei deputati che prevedono l'attribuzione di un quarto dei seggi con metodo proporzionale, va dichiarata inammissibile, in quanto - pur essendo il quesito chiaro, univoco ed omogeneo nella finalita' di dar vita ad un sistema elettorale totalmente maggioritario uninominale - la disciplina risultante dall'eventuale approvazione della proposta referendaria non sarebbe applicabile se non a seguito di un intervento integrativo del legislatore che ridefinisca i collegi uninominali, in modo da renderne il numero pari, in totale, a quello dei deputati previsto in Costituzione: donde, una intollerabile soluzione di continuita' nell'operativita' del sistema elettorale, non essendo possibile - in caso di inerzia del legislatore - indire elezioni per il rinnovo dell'organo. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione parziale del testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, cosi' come modificato e integrato dalla legge 4 agosto 1993 n. 277 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 534). - per l'ammissibilita' di una richiesta referendaria che non comportava rischio di paralisi del meccanismo elettorale, ma solo "inconvenienti", v. S. n. 32/1993; nel senso che eventuali vizi di incostituzionalita' della normativa "di risulta" non sono di per se' rilevanti nel giudizio di ammissibilita' del 'referendum', v. S. n. 26/1987; v. anche le massime D ed F. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21560

La richiesta di 'referendum' volta ad abrogare le norme del testo unico sull'elezione dei membri del Senato che prevedono l'assegnazione, con metodo proporzionale, di un quarto dei seggi attribuiti alla Regione, va dichiarata inammissibile, in quanto - pur essendo il quesito chiaro e univoco nella volonta' di dar vita a un sistema cd. "maggioritario secco" - la disciplina risultante dall'esito positivo del 'referendum' non sarebbe concretamente applicabile se non a seguito di un intervento legislativo che ridisegni la "mappa" dei collegi uninominali, adeguandone il numero a quello dei senatori previsto in Costituzione: donde, un impedimento (a tempo indeterminato) per il rinnovo dell'assemblea rappresentativa, cui dovrebbe rimediare necessariamente il legislatore. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione parziale del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533). - cfr. la precedente massima C. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe:

a) del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI-GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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