Corte costituzionale

Sentenza n. 492/1995

Corte cost., sent. 4 dicembre 1995, n. 492

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
492/1995
Data di deposito
4 dicembre 1995
Data di decisione
22 novembre 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:492

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Campania n. 41 del 2 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 21931

Posto che, alla luce dei principi, fissati dall'art. 39 Cost., della eguaglianza e della liberta' sindacale, nonche' del pluralismo partecipativo, quando una legge preveda il concorso delle associazioni sindacali - si tratti di scegliere i rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali, ovvero di ripartire sovvenzioni promozionali -, deve cercare di assicurare ove possibile a tutte le organizzazioni il pari trattamento, qualora si renda necessaria una selezione occorre seguire il criterio della "maggiore rappresentativita'", da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una verifica periodica, in considerazione del suo mutevole grado di effettivita'. Il criterio del grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali, desumibile da numerose norme dell'ordinamento, quali, oltre all'art. 39, quarto comma, Cost., l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, ed i cui indici si rinvengono nel dato quantitativo, vale a dire nella misura di adesione formale al sindacato, e nella attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specialmente nella composizione dei conflitti, anche dopo l'abrogazione referendaria della lettera a) del primo comma dell'art. 19 dello Statuto - che ha fatto venir meno il riferimento alle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" -, continua ad avere la sua rilevanza in forza del secondo indice - riferito alle associazioni sindacali firmatarie di contratti di lavoro applicati nell'unita' produttiva -, che valorizza l'effettivita' dell'azione sindacale. - Rapporto fra legislazione statale e legislazione regionale: ricavabilita' dei principi dalla intera legislazione statale vigente, S. nn. 1107/1988, 1007/1988 e 623/1988. - Riconoscimento della valenza del principio della "maggiore rappresentativita'", S. nn. 975/1988, 334/1988, 54/1974, 30/1990, 2/1969. red.: A. Greco

Massima n. 21932

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 39 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41, nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitatamente alle associazioni indicate nella disposizione stessa, anziche' alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione. Se e' infatti ragionevole, nell'assegnazione dei contributi promozionali, operare una selezione fra le associazioni di settore onde evitare l'eccessiva frammentazione dei sussidi a troppi organismi esponenziali, cristallizzare la misura della rappresentativita', per sua natura fluida, con una disciplina legislativa, e quindi permanente, della concessione di sovvenzioni annuali soltanto a determinate associazioni, lede il principio della "maggiore rappresentativita'". Il legislatore regionale avrebbe bensi' potuto compiere direttamente una valutazione comparativa fra le associazioni, ma limitando nel tempo la scelta effettuata e senza trascurare l'esigenza di periodiche verifiche dell'effettiva rappresentativita' del sindacato e quindi dell'accesso alla tutela privilegiata. - Sulla legittimita' di leggi-provvedimento regionali, S. n. 346 del 1991 e 143 del 1989. - Illegittimita' della individuazione con legge, una volta per tutte, di organizzazioni sindacali come maggiormente rappresentative, e necessita' di verifiche periodiche del grado di rappresentativita', S. n. 975 del 1988. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Campania 2 agosto 1982, n. 41 (Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato. Concessione di contributi ordinari annuali), nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitatamente alle associazioni ivi indicate, anziché alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative nella Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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