Corte costituzionale
Sentenza n. 484/1995
Corte cost., sent. 10 novembre 1995, n. 484
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 484/1995
- Data di deposito
- 10 novembre 1995
- Data di decisione
- 6 novembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- FERRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:484
Norme oggetto del giudizio
- art. 441, comma 1, codice di procedura penale
- art. 525, comma 2, codice di procedura penale
- art. 2, n. 53, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 22347
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, l'immutabilita' del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti sono chiamate a svolgere le rispettive conclusioni. Il principio di immutabilita' del giudice, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza dibattimentale, deve invece ritenersi estendersi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', anche alle procedure decisorie camerali, tra le quali il giudizio abbreviato. Ma se l'identita' del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilita' del rito non puo' non ricadere sotto la delibazione autonoma del magistrato che quel rito e' poi chiamato a celebrare e definire. In altri termini, e' proprio la stretta concatenazione funzionale che correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri svolto circa la relativa ammissibilita'. Deve pertanto ritenersi che, ove muti la persona del giudice dopo la pronuncia della ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice e' libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilita' del rito. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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