Corte costituzionale

Sentenza n. 484/1995

Corte cost., sent. 10 novembre 1995, n. 484

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
484/1995
Data di deposito
10 novembre 1995
Data di decisione
6 novembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
FERRI
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:484

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22347

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione del giudice 'a quo', non stabilisce, analogamente a quanto prevede l'art. 525 cod. proc. pen. per il dibattimento, l'immutabilita' del giudice che ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato rispetto a quello davanti al quale le parti sono chiamate a svolgere le rispettive conclusioni. Il principio di immutabilita' del giudice, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. espressamente enuncia per la deliberazione della sentenza dibattimentale, deve invece ritenersi estendersi, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', anche alle procedure decisorie camerali, tra le quali il giudizio abbreviato. Ma se l'identita' del giudice deve essere preservata per tutto lo svolgimento del giudizio abbreviato fino alla decisione che lo conclude, trattandosi di pronuncia strutturalmente omologa a quella che viene adottata all'esito del dibattimento, anche la precedente fase che inerisce alla verifica dei presupposti di ammissibilita' del rito non puo' non ricadere sotto la delibazione autonoma del magistrato che quel rito e' poi chiamato a celebrare e definire. In altri termini, e' proprio la stretta concatenazione funzionale che correla l'ammissione del giudizio ed il relativo svolgimento a rendere evidente come il giudice del rito alternativo non possa soffrire preclusioni di sorta a causa dell'apprezzamento da altri svolto circa la relativa ammissibilita'. Deve pertanto ritenersi che, ove muti la persona del giudice dopo la pronuncia della ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice e' libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilita' del rito. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1995.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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