Corte costituzionale
Sentenza n. 438/1995
Corte cost., sent. 18 ottobre 1995, n. 438
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 438/1995
- Data di deposito
- 18 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:438
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 222 del 14 luglio 1993
- art. 146, comma 1, n. 3, codice penale
- art. 3, decreto-legge n. 139 del 14 maggio 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21750
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., l'art. 146, primo comma, n. 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2 del d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - ove e' stabilito il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena se questa deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione, ai sensi dell'art. 286 bis, primo comma, cod. proc. pen. -, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. Dinanzi ad un fenomeno di carattere eccezionale quale l'affezione da AIDS ed alla sua incidenza sulla espiazione della pena, la risposta del legislatore, implicante una complessa ponderazione dei valori coinvolti - la tutela della salute del singolo condannato, quella collettiva nel contesto carcerario e quella dell'intera collettivita'; la funzione, non solo rieducativa e di prevenzione sociale, della pena; la tutela dei beni fondamentali della collettivita' e dei singoli -, benche' piu' volte sollecitata dalla Corte (sentt. nn. 70 e 308 del 1994), specie nel senso di una piu' appagante salvaguardia delle esigenze di sicurezza collettiva, e' rimasta attestata sul rigido automatismo giudiziale che connota l'operativita' della disposizione denunciata. Se il rinvio o la sospensione della esecuzione della pena detentiva in generale si e' sempre saldamente collegato al presupposto delle particolari condizioni di salute del condannato e della loro ritenuta inconciliabilita' con l'altrettanto peculiare regime carcerario, a fronte della estrema variabilita' della casistica dell'affezione da AIDS, e' irragionevole non aver lasciato alcuno spazio alla possibilita' di verificare in concreto la compatibilita' delle condizioni di salute del condannato con la esecuzione della pena. - Sulla esecuzione, rispettivamente, di pena detentiva e di misura di sicurezza detentiva da parte di condannati affetti da AIDS conclamato, S. nn. 70/1994 e 308/1994. In tema di accertamenti sanitari nei confronti di coloro che svolgono attivita' comportanti per i terzi il rischio di contagio dell'infezione da HIV, S. n. 218/1994. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze