Corte costituzionale

Sentenza n. 429/1995

Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
429/1995
Data di deposito
12 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:429

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 6, ult.period, legge n. 81 del 25 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 22750

L'eguaglianza del voto che la persona e' chiamata ad esprimere nell'elezione di organi politici riflette l'eguale dignita' di tutti i cittadini e rappresenta una particolare applicazione del principio fondamentale di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.. L'eguaglianza del voto concorre inoltre a connotare come compiutamente corrispondente alla sovranita' popolare l'investitura di chi e' direttamente chiamato dal corpo elettorale a rivestire cariche pubbliche rappresentative. - Sul principio di eguaglianza del voto come particolare applicazione del principio fondamentale di eguaglianza v. S. n. 96/1968. red.: S. P.

Massima n. 22751

Il principio di eguaglianza del voto, sancito dall'art. 48 Cost., in forza del quale, dovendo essere assicurati la pari capacita' elettorale dei cittadini e l'eguale valore numerico di ciascun voto, non sono ammesse forme di voto multiplo o plurimo, non si estende al risultato concreto della volonta' dell'elettore, risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema elettorale che il legislatore ordinario ha adottato per le elezioni politiche o amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari. Difatti l'Assemblea costituente, pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo costituzionalizzando una scelta proporzionalista o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria. - Cfr. S. nn. 39/1973 e 43/1961. red.: S. P.

Massima n. 22752

Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale, nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto, e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non da' luogo a violazione del principio costituzionale della eguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, Cost.. Tale principio, infatti, pur ricollegandosi al principio della sovranita' popolare, non puo' certo dare fondamento, per quanto riguarda i risultati delle votazioni, all'assunto di una costituzionalizzazione della scelta proporzionalistica. E d'altra parte, sia il collegamento di piu' liste, dichiarato - tanto per la maggioranza che per le minoranze - prima della votazione per l'elezione del sindaco, sia il sommare i voti ottenuti dalle singole liste collegate per comporre la cifra elettorale complessiva dei gruppi, trovano valida base nell'intento di attribuire un adeguato rilievo, riducendo la dispersione nell'utilizzazione dei voti, alle finalita' programmatiche. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 1, secondo comma e 48, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - V. le precedenti massime A e B. red.: S. P.

Massima n. 22753

Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non incide sulla parita' di condizione dei candidati alle cariche elettive garantita dall'art. 51, comma primo, Cost.. L'invocato precetto costituzionale, infatti, in rispondenza al principio generale di eguaglianza, si riferisce eminentemente alla capacita' di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, in base a requisiti che, fissati dalla legge, rispettino il principio di parita', ma non si vede come possa ledere tale principio un criterio di ripartizione e di assegnazione dei seggi oggettivamente predeterminato, che opera in modo eguale per tutti i candidati, attribuendo rilievo a collegamenti liberamente stabiliti dalle singole liste e sottoposti alla valutazione degli elettori. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 51, comma primo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ult. periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). red.: S. P.

Massima n. 22754

Nel contesto della disposizione dell'art. 7, comma sesto, della legge 25 marzo 1993, n. 81 - secondo la quale nella elezione dei consigli comunali nei comuni con piu' di 15.000 abitanti, in seguito alla assegnazione del 60 per cento dei seggi riservati alle liste o ai gruppi di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco, i restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate con candidato alla carica di sindaco non eletto e le cifre elettorali di queste ultime, ai fini della determinazione dei quozienti elettorali, sono considerate unitariamente, per venire poi ripartite, nell'ambito delle liste collegate, in base ai quozienti piu' alti di ciascuna di esse - la possibilita' che in tal modo una lista che abbia ottenuto meno voti consegua, grazie al collegamento, piu' seggi di quella la cui cifra elettorale, per essersi presentata senza collegamenti, e' determinata esclusivamente in base ai propri voti, non comporta lesione dell'art. 49 Cost.. La liberta' di associarsi in partiti politici - sancita dal precetto costituzionale - per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, trova nel momento elettorale un efficace strumento. Tuttavia, dal rapporto tra partiti e liste elettorali, che il legislatore puo' stabilire dando alle formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di candidati, non consegue la identificazione tra le une e gli altri prefigurata dall'ordinanza di rimessione. E d'altra parte anche il collegamento tra liste previsto - per maggioranza e minoranze - dalla norma censurata, rappresenta una libera opzione delle formazioni politiche interessate, che si presentano alla competizione elettorale con l'enunciazione di un'affinita' programmatica, cosi' come, d'altro canto, l'adottato criterio di determinazione della cifra elettorale puo' attribuire alle formazioni minori una propria rappresentanza in un organo dal quale, altrimenti, potrebbero restare escluse. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 49 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 6, ult. periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", legge 25 marzo 1993, n. 81). - Sui rapporti tra partiti politici ed elezioni, cfr. S. n. 203/1975. red.: S. P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, ultimo periodo, limitatamente alle parole "o gruppi di liste collegate", della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze