Corte costituzionale

Sentenza n. 426/1995

Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
426/1995
Data di deposito
12 settembre 1995
Data di decisione
6 settembre 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:426

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22749

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 23, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che il termine di tre anni per la presentazione della documentazione delle passivita' deducibili, gravanti l'asse ereditario, decorre dall'apertura della successione e non invece dal momento in cui gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono chiamati all'eredita', pur nel caso in cui la chiamata all'eredita' avvenga dopo l'apertura della successione, a seguito dell'accertamento giudiziale della falsita' di un atto testamentario, poiche' il significato esatto delle norme impugnate, secondo una ricostruzione logico-sistematica delle stesse, e' che il termine per la presentazione della documentazione dei debiti deducibili decorre, nell'ipotesi di sopravvenienza di un evento che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, dalla data in cui si e' verificato l'evento medesimo, al pari di quanto previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva o integrativa. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), e 16, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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