Corte costituzionale
Sentenza n. 417/1995
Corte cost., sent. 28 luglio 1995, n. 417
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 417/1995
- Data di deposito
- 28 luglio 1995
- Data di decisione
- 21 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:417
Norme oggetto del giudizio
- art. 1-quinquies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 4, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
- art. 2, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
- art. 2, decreto ministeriale del 21 settembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 22669
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, commi secondo e terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio e di ogni opera edilizia comportante alterazione dello stato dei luoghi, sia efficace non oltre il termine di cinque anni, previsto per il divieto di inedificabilita' dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986 stabilito per l'approvazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali dall'art. 1-bis dello stesso d.l. n. 312 del 1985, qualora le regioni rimangano inerti, sollevata sotto il profilo che la salvaguardia 'ex lege' posta dalla norma impugnata produrrebbe un vincolo assoluto di portata analoga, in ordine agli effetti sullo 'ius aedificandi', a quello che si instaura allorche' la normativa urbanistica condizioni la utilizzazione edilizia dei suoli al preventivo perfezionamento di una pianificazione attuativa. Infatti, la disciplina impugnata risponde alla duplice finalita' di assicurare una salvaguardia temporanea ma efficace delle aree di maggior valore paesistico nelle more della predisposizione dei piani regionali e di stimolare l'esercizio della funzione di pianificazione paesistica delle regioni, sulla base di una scelta politico-discrezionale del legislatore che ascrive alcune categorie di beni, in ragione della loro qualita' preordinata a soddisfare interessi estetico-culturali, ad uno speciale regime della proprieta' che e' quello concernente i vincoli paesistici. E' quindi inconferente il richiamo all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (che subordina l'efficacia dei vincoli urbanistici alla approvazione dei piani regolatori particolareggiati entro cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale), data la distinzione dei beni paesaggistici rispetto a quelli non paesistici. Invero i beni immobili aventi valore paesistico, in virtu' della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualita' indicate dalla legge, costituiscono categoria originariamente di interesse pubblico, la cui disciplina e' del tutto estranea alla materia della espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, Cost., rientrando invece, a pieno titolo, nella disciplina del secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i modi di godimento (il regime) della proprieta' al fine di assicurarne il valore sociale. Conseguentemente, i vincoli gravanti su di essi, in virtu' delle loro qualita' intrinseche, non concretano un atto di espropriazione, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., e non sono pertanto indennizzabili. Inoltre, il decorso infruttuoso del termine del 31 dicembre 1986, non determina la inefficacia dei vincoli ambientali di inedificabilita', ne' implica la loro indennizzabilita', bensi' determina il sorgere dei poteri sostitutivi dello Stato in ordine all'adozione dei piani paesistici, solo con l'approvazione dei quali puo' cessare l'efficacia dei vincoli di assoluta intrasformabilita' in questione, dato il ruolo centrale assunto da detti piani nel sistema della tutela ambientale. Poiche' pertanto il piano paesistico, ponendosi come momento successivo di regolazione del vincolo di inedificabilita', presuppone l'esistenza del vincolo stesso, il quale e' appunto strettamente preordinato alla realizzazione del piano, e poiche' entrambi costituiscono un momento centrale, irrinunciabile ed indefettibile nella tutela dell'ambiente configurata dalla legge n. 351 del 1985, ne consegue che il termine del 31 dicembre 1986 non puo' che essere ordinatorio e che i vincoli di inedificabilita' permangono pienamente efficaci dopo la scadenza di esso. - V. anche la successiva massima B, nonche' le sent. nn. 344/1990, 327/1990, 391/1989, 648/1988, 210/1987, 183/1987, 153/1986, 151/1986, 293/1982, 245/1976, 202/1974, 9/1973, 141/1972, 56/1968. red.: A. Franco
Massima n. 22670
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1- quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio e di ogni opera edilizia comportante alterazione dello stato dei luoghi, sia efficace non oltre il termine di cinque anni, previsto per il divieto di inedificabilita' dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986 stabilito per l'approvazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali dall'art. 1-bis dello stesso d.l. n. 312 del 1985, qualora le regioni rimangano inerti, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra soggetti proprietari di beni ubicati in regioni che abbiano approvato i piani e soggetti proprietari di beni ubicati in regioni nelle quali i piani non siano stati approvati. Si tratta, infatti, di mera disparita' di fatto inerente alle vicende applicative della norma che, come tali, non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimita' costituzionale, tenuto anche conto che i proprietari dispongono dei mezzi giuridici idonei per fare attuare l'obbligo di piano paesistico sia nei confronti dello Stato che delle regioni. - V. anche la precedente massima B, nonche' le sent. nn. 283/1987, 138/1979, 163/1972 e le ord. n. 410/1990, 208/1985. red.: A. Franco
Massima n. 22671
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella parte in cui non dispongono la notificazione degli elenchi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della stessa legge (ossia delle c.d. bellezze di insieme) ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, cosi' come invece previsto dal successivo art. 6 per gli elenchi delle cose di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 1 (ossia delle c.d. bellezze individue). Infatti, la diversa disciplina prevista per la comunicazione dei provvedimenti impositivi del vincolo ambientale a seconda che si tratti di <<bellezze di insieme>> (per le quali e' prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ovvero di <<bellezze individue>> (per le quali e' prevista la notificazione) rientra nella discrezionalita' del legislatore, nella specie esercitata ragionevolmente poiche' la diversita' di disciplina e' giustificata dalla diversa struttura delle due categorie di beni. Invero, le bellezze di insieme, a differenza di quelle individue, si sostanziano in ambiti territoriali, spesso di vaste dimensioni, con la conseguenza che la notifica a tutti i proprietari interessati diventerebbe estremamente difficile, macchinosa e talora di scarsa possibilita'. - V. anche la successiva massima D. red.: A. Franco
Massima n. 22672
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di modificabilita' per le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984, si riferisce ai provvedimenti notificati secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, ossia nella parte in cui non prevede la notificazione ai proprietari interessati dei decreti adottati ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21 settembre 1984. Invero, la circostanza che la norma impugnata, nell'effettuare il recupero legislativo di provvedimenti aventi per oggetto bellezze di insieme, ha scelto il mezzo di comunicazione previsto per tale categoria dall'art. 4 della legge n. 1497 del 1939 (la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) non e' censurabile, trattandosi di mezzo di comunicazione del tutto adeguato in relazione alla struttura conformativa del bene. - V. anche la precedente massima C. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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