Corte costituzionale

Sentenza n. 415/1995

Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 415

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
415/1995
Data di deposito
27 luglio 1995
Data di decisione
20 luglio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:415

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22581

Come la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato, nel sistema che caratterizza il giudizio in via incidentale, il pubblico ministero - come le parti private - puo' prospettare questioni di legittimita' costituzionale, ma spetta esclusivamente all'autorita' giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio valutarne la rilevanza rispetto alla decisione della causa e la non manifesta infondatezza, per poi disporne la trasmissione alla Corte. Il pubblico ministero - che ha una propria distinta configurazione ordinamentale - ha infatti il potere di esercitare l'azione ma non di emettere provvedimenti decisori e di conseguenza, non potendo sostituirsi all'autorita' giurisdizionale, non e' legittimato a promuovere il giudizio. - V. S. nn. 40/1963, 41/1963, 42/1963, e di recente, 'ex plurimis', O. nn. 249/1990, 285/1989 e 163/1981. red.: S.P.

Massima n. 22582

Nel sistema adottato dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n.1038, - sistema non modificato, nella sua impostazione di fondo, dalle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, dettate con il decreto-legge 15 novembre 1993, n, 453 (convertito, con modificazioni, con legge 14 gennaio 1994, n. 19) - anche per i giudizi di responsabilita', nei quali il giudice e' investito mediante l'atto di citazione a comparire, o, prima di questo, per gli eventuali provvedimenti cautelari, il pubblico ministero mantiene la caratteristica di ufficio che promuove l'azione. Anche l'attivita' da esso svolta prima della citazione, infatti, non ha carattere decisorio, neppure quando - come nel caso di specie - si conclude con una archiviazione: atto, questo, che, rimesso alla determinazione della parte pubblica non ha natura giurisdizionale, ne' puo' formare giudicato o creare vincoli per lo stesso ufficio del pubblico ministero. Non puo' percio' avere ingresso innanzi alla Corte costituzionale, in quanto proposta dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana - organo non legittimato, in quanto privo di poteri decisori, a promuovere l'incidente - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del citato decreto del 1933, nella parte in cui, sotto il titolo, che esso reca, di "disposizione comune di procedura", omette di far rinvio, per i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile a carico di magistrati, alla disciplina, posta dall'art. 11 del codice di procedura penale, che prevede la competenza territoriale di un ufficio giudiziario diverso da quello nel quale i magistrati stessi esercitano, o hanno esercitato, le proprie funzioni. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 26, r.d. 13 agosto 1933, n. 1036, 'in parte qua'). - V. massima precedente, ed ivi richiami. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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