Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1995
Corte cost., sent. 27 luglio 1995, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1995
- Data di deposito
- 27 luglio 1995
- Data di decisione
- 20 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge n. 265 del 8 agosto 1991
- art. 2, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- art. 5, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 1, comma 6, legge n. 265 del 8 agosto 1991
- art. 2, legge n. 265 del 8 agosto 1991
Parametri
Massime
Massima n. 22608
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 136 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, co. 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1: luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1: gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati all'applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981. La questione, invero, e' gia' stata risolta in senso negativo dalla Corte con la sent. n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n. 501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, dell'adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via generale, che il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalita' sua propria, sicche' esulava dai limiti del controllo di legittimita' costituzionale l'operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione riproposta. red.: A. Franco
Massima n. 22609
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel trasformare in assegno personale riassorbibile i benefici pensionistici conseguiti dai magistrati collocati a riposo in applicazione dell'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 e dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, toglie effetti, almeno parziali, a decisioni definitivamente assunte in sede giudiziaria e amministrativa e vanifica persino il giudicato. Invero, la norma denunciata dispone solo per l'avvenire, prevedendo un riassorbimento di quanto conseguito, senza incidere su quanto corrisposto per effetto della sentenza, bensi' eliminando, con il meccanismo della gradualita' temporale proprio del riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento economico. In questi limiti, non e' configurabile ne' lo svuotamento del contenuto del giudicato ne' l'invasione della funzione legislativa nel campo costituzionalmente riservato alle altre funzioni. Tanto piu' che nel nostro sistema costituzionale non e' interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti. - V. S. n. 413/1988. red.: A. Franco
Massima n. 22610
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), nella parte in cui esclude l'adeguamento automatico alla dinamica degli stipendi per i magistrati collocati a riposo, sollevata sotto il profilo del notevole divario riscontrabile fra il trattamento di attivita' fruito dai magistrati in servizio e quello di pensione dei magistrati collocati in quiescenza da alcuni anni. Invero, purche' sia rispettato il principio della proporzionalita' e dell'adeguatezza della pensione, da garantirsi non soltanto con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, spetta alla discrezionalita' del legislatore soddisfare ragionevolmente nel tempo tale esigenza, dovendosi peraltro escludere che cio' comporti, inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attivita' di servizio. In particolare, non lede alcun principio costituzionale il fatto che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria, specie quando tale meccanismo e' dettato dall'esigenza (non sussistente per i magistrati a riposo) di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati e di evitare periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. Peraltro, il verificarsi di un irrazionale discostamento tra i due trattamenti puo' costituire indice sintomatico della non idoneita' del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione. Tuttavia, la situazione attualmente esistente, alla stregua dei meccanismi perequativi e rivalutativi vigenti, non e' tale da concretare una violazione degli invocati parametri costituzionali, sicche' la questione potra' riproporsi nel caso di variazioni significative della proporzionalita', nel piu' ampio contesto della generale politica economica e delle risorse disponibili. - V. S. nn. 226/1993, 42/1993, 26/1980. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con ordinanze in data 2 febbraio 1994 (r.o. n. 359 del 1994), 21 ottobre 1993 (r.o. n. 360 del 1994) e 27 aprile 1994 (r.o. n. 722 del 1994);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza in data 21 ottobre 1993 (r.o. n. 360 del 1994);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge medesima, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con ordinanza in data 14 febbraio 1994 (r.o. n. 710 del 1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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