Corte costituzionale
Sentenza n. 360/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 360
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 360/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:360
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 5 giugno 1993
- art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 13, Costituzione
Massime
Massima n. 22563
Per esaminare nel merito la questione di legittimita' costituzionale e' sufficiente che il giudice 'a quo' escluda la possibilita' di una interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, tanto piu' quando assuma l'interpretazione adottata in termini di diritto vivente, purche' tale interpretazione si appalesi come plausibile e prescindendo dalla identificabilita', o meno, di un diritto vivente gia' formatosi e tenendo comunque conto della evoluzione giurisprudenziale in materia. red.: A. Franco
Massima n. 22564
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nella parte in cui non prevede che anche la coltivazione di piante da cui si estraggano sostanze stupefacenti - oltre che l'importazione, l'acquisto o la detenzione - sia punita soltanto con sanzioni amministrative se finalizzata all'uso personale, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di parita' di trattamento rispetto alla condotta, non piu' penalmente perseguibile, di chi illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti per farne uso personale. La condotta in questione, infatti, non e' comparabile con quelle allegate come 'tertia comparationis', perche' la detenzione, l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso personale sono condotte collegate immediatamente e direttamente con l'uso stesso, e cio' rende non irragionevole una disciplina meno rigorosa, mentre la coltivazione e' esterna a questa area contigua al consumo, mancando un nesso di immediatezza con l'uso personale, il che giustifica una disciplina di maggior rigore, rientrando nella discrezionalita' del legislatore anche la scelta di non agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, nella detenzione, acquisto ed importazione il quantitativo delle sostanze stupefacenti e' certo e determinato e consente, insieme ad altri elementi, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, mentre per la coltivazione non e' prevedibile, con sufficiente grado di certezza, la quantita' di sostanza stupefacente alla fine ricavabile dalle piante coltivate, sicche' anche la correlata valutazione della destinazione della sostanza ad uso personale, piuttosto che a spaccio, e' maggiormente ipotetica e meno affidabile. Da cio' consegue una maggiore pericolosita' della condotta, anche perche' l'attivita' produttiva e' destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialita' diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili. red.: A. Franco
Massima n. 22565
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la illiceita' penale della condotta di coltivazione di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo contenuta nel prodotto della coltivazione stessa, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della necessaria offensivita' della fattispecie penale nell'ipotesi in cui la coltivazione dia luogo a quantita' (o qualita') di inflorescenze dalle quali non sia ricavabile il principio attivo in misura sufficiente a produrre l'effetto (stupefacente) potenzialmente lesivo nel caso di successiva assunzione. Infatti l'astratta fattispecie del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti, nei suoi elementi essenziali, e depurata dai singoli possibili comportamenti concreti, implica una legittima valutazione di pericolosita' presunta, in quanto inerente a condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima, e quindi di creare potenzialmente piu' occasioni di spaccio di droga, nonche' di accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Si tratta quindi di reato di pericolo, connotato dalla necessaria offensivita', non essendo irragionevole la valutazione prognostica di attentato al bene giuridico protetto. La configurazione di reati di pericolo presunto non e' poi incompatibile con il principio di offensivita'; ne' nella specie e' irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore nella sua discrezionalita', della pericolosita' connessa alla condotta di coltivazione. Quanto alla offensivita' specifica della singola condotta in concreto accertata, la valutazione della sua sussistenza spetta al giudice ordinario. - V. anche le massime D ed E, nonche' le sent. nn. 133/1992, 333/1991, 62/1986. red.: A. Franco
Massima n. 22566
La verifica del rispetto del principio della offensivita', come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore, implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilita' del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili. - V. anche la precedente massima E. red.: A. Franco
Massima n. 22567
Diversa dal principio della offensivita', come limite di rango costituzionale alla discrezionalita' del legislatore penale ordinario, e' la offensivita' specifica della singola condotta in concreto accertata. Ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilita' della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perche' la indispensabile connotazione di offensivita' in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessita' che anche in concreto la offensivita' sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di cio' venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza dell'offensivita' in concreto della condotta dell'agente non radica pero' alcuna questione di costituzionalita', ma implica soltanto un giudizio di merito devoluto al giudice ordinario. - V. anche la precedente massima D, nonche' le sent. nn. 133/1992, 333/1991. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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