Corte costituzionale
Sentenza n. 358/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 358/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:358
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- int.testo, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 22298
Nel censurare la normativa - individuata nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e segnatamente nell'art. 3 - che omette di prevedere che, ai fini dell'imposizione tributaria, il reddito di uno dei coniugi venga imputato parzialmente all'altro qualora questi sia privo di reddito proprio, anziche' essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso, il giudice 'a quo' non ha investito della denuncia di illegittimita' costituzionale la disposizione, aggiunta dal d.l. 2 marzo 1989, n. 69 all'art. 4, lett. a) del t.tu. delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986), secondo la quale, in regime di comunione legale "i proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare". D'altro canto, all'attuale regime fiscale della famiglia, che penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose con componenti che non producono, o svolgono lavoro casalingo - famiglie che dovrebbero invece essere agevolate ai sensi dell'art. 31 Cost. -, non e' la Corte costituzionale che puo' apprestare gli idonei rimedi, accogliendo la questione nei termini in cui e' proposta. Dinanzi ad una pluralita' di complesse scelte, infatti, compete esclusivamente al legislatore intervenire affinche' sia evitato, per rispetto ai principi costituzionali ed ai criteri di giustizia tributaria, l'ulteriore protrarsi di sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed in particolare dell'art. 3). - Reiterati inviti al legislatore per la revisione del sistema di tassazione delle famiglie monoreddito nelle S. nn. 179/1976 e 76 del 1983. red.: A.G. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), ed in particolare dell'art. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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