Corte costituzionale
Sentenza n. 356/1995
Corte cost., sent. 24 luglio 1995, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 356/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:356
Norme oggetto del giudizio
- art. 73, comma 1, legge n. 599 del 31 luglio 1954
- art. 74, comma 1, legge n. 599 del 31 luglio 1954
- art. 60, comma 1, n. 6, legge n. 599 del 31 luglio 1954
- art. 63, lett. d), legge n. 599 del 31 luglio 1954
Parametri
Massime
Massima n. 22287
Come la Corte ha piu' volte ribadito, benche' il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. non si estenda, nel suo pieno contenuto, oltre la sfera della giurisdizione, sino a coprire ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa, anche in questi tipi di procedimento deve essere tuttavia salvaguardata una possibilita' di contraddittorio che garantisca un nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona, quando possano derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quali il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale. - S. nn. 71/1995 e 57/1995. red.: S.P.
Massima n. 22288
Il principio per cui anche nei procedimenti amministrativi di natura contenziosa che comportino l'irrogazione di sanzioni incidenti su beni di rilievo costituzionale, devono essere salvaguardati il contraddittorio e una possibilita' di difesa, non puo' dirsi violato dalla disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, non prevede come obbligatoria, nel caso in cui il sottufficiale non abbia designato un ufficiale difensore, la nomina di un difensore di ufficio. Infatti, a parte che, secondo le norme esplicative emanate, in applicazione della legge n. 599, con decreto del Ministro per la difesa del 15 settembre 1955, il difensore di ufficio puo' non essere nominato solo quando il giudicando abbia esplicitamente rinunciato al diritto di farsi assistere, il contraddittorio e la possibilita' di difesa non implicano l'obbligatorieta' dell'assistenza di un difensore, anche se il legislatore, seguendo un modello di piu' elevata garanzia, potrebbe opportunamente, nella sua discrezionalita', prevederla. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
Massima n. 22289
La diversita' della disciplina adottata, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dall'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, - che nel caso di mancata designazione di un difensore, dinanzi alla Commissione di disciplina, da parte dell'incolpato, non prevede come obbligatoria la nomina di un difensore di ufficio - rispetto a quanto dispone l'art. 15, secondo comma, delle norme di principio sulla disciplina militare contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382 - che tale obbligo invece stabilisce riguardo al procedimento per l'irrogazione della consegna di rigore - non puo' dirsi ingiustificata. La consegna di rigore e' infatti sanzione che coinvolge il principio di liberta' personale garantito dall'art. 13 Cost.; inoltre, essa e' inflitta direttamente dal comandante di corpo o di ente, sentito il parere di una commissione consultiva nominata dallo stesso comandante, mentre l'adozione delle sanzioni di stato e' circondata da maggiori garanzie, sia per la composizione della Commissione di disciplina al cui giudizio e' sottoposto il sottufficiale (il quale ha anche facolta' di ricusarne un componente), sia per il disegno del procedimento, non dissimile da quello previsto dallo statuto per gli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), nel quale pure non vi e' l'obbligo che l'impiegato incolpato sia assistito da un difensore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599). - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 17/1991. V. anche la precedente massima B. red.: S.P.
Massima n. 22290
L'art. 74, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, non consente al difensore, nominato dall'interessato o designato dal presidente della Commissione di disciplina, di intervenire dinanzi alla Commissione quando il sottufficiale incolpato rimanga assente, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza e con il diritto di difesa garantiti dagli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.. Ammessa, difatti - come non v'ha dubbio - la facolta' di farsi assistere da un difensore, l'effettivita' dell'attivita' difensiva non puo' essere condizionata alla condotta dell'incolpato, che legittimamente, quindi, puo' astenersi dal comparire, quando, secondo una sua libera scelta, preferisca affidare a chi lo assiste l'enunciazione delle ragioni a giustificazione della propria condotta ed a sostegno della propria posizione, senza che ne derivi una ingiustificata compressione delle attivita' difensive. La necessita' di 'reductio ad legitimitatem' della norma - che ne consegue - impone percio' che la parola "non" - che immediatamente precede quelle "e' ammesso ad intervenire", sia cancellata dal testo dell'articolo. - V. le precedenti massime A e C. red.: S.P.
Massima n. 22291
L'art. 25, secondo comma, Cost. stabilisce un principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, attribuendo forza di vincolo costituzionale ad un principio che caratterizza il diritto penale, ma non puo' trovare immediata estensione ad ogni campo di illecito, dovendo essere interpretato in necessario collegamento con il primo comma dello stesso articolo, che si riferisce alla materia penale e non copre quindi la materia degli illeciti disciplinari. Tuttavia il principio che e' alla base di tale disposizione, diretto a garantire la persona da arbitrarie sanzioni suscettibili di incidere su valori costituzionalmente tutelati, se non consente la trasposizione della penetrante esigenza di protezione propria della sfera penale - che, toccando la liberta' personale, impone la puntuale e completa definizione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni - richiede che anche nell'esercizio di altri poteri autoritativi, quali quelli propri della pubblica amministrazione in materia disciplinare, i comportamenti suscettibili di sanzione siano definiti in base alla legge. Puo' permanere un ambito di elasticita' nella puntuale configurazione e nella determinazione delle condotte sanzionabili, ma e' sempre necessario, anche in coerenza con il principio di imparzialita' dell'amministrazione, che esse siano riferibili a principi enunciati da disposizioni legislative o enucleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole di comportamento che caratterizzano la scala di doveri propri della funzione esercitata. - Sulla impossibilita' di una immediata estensione del principio di legalita', cosi' come sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., a tipi di illecito diversi da quelli penali, S. n. 100/1981 e O. n. 541/1988. red.: S.P.
Massima n. 22292
Il combinato disposto degli artt. 60 e 63 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con cui si comprende, tra le sanzioni disciplinari di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la perdita del grado per rimozione a causa di "violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari" - combinato disposto impugnato per ritenuta insufficiente determinazione della fattispecie sanzionata - si integra col dettato dell'art. 67 stessa legge, secondo il quale per poter sottoporre il sottufficiale a Commissione di disciplina, gli atti di cui si sia reso responsabile devono essere "incompatibili con il suo stato", tali cioe' da non garantire l'adempimento dei propri doveri e da non consentire il permanere del rapporto. E poiche' cio' comporta una piu' rigorosa motivazione sia del giudizio della Commissione di disciplina, sia del provvedimento che accerta la consistenza dell'addebito, e quindi la possibilita' di un piu' penetrante sindacato di legittimita' da parte del giudice, le disposizioni denunciate - cosi' intese - pur se e' da auspicare una piu' stringente definizione legislativa, che adegui le garanzie per le sanzioni di stato al livello di definizione degli illeciti ora delineato dalle norme di principio sulla disciplina militare (legge n. 382 del 1978) e del regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986), non attingono alla rottura del principio di legalita', ne' determinano violazione dell'imparzialita' dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6, e 63 lett. d), della legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima E. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, ultimo periodo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alla parola "non", che immediatamente precede "è ammesso ad intervenire";
2) dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6) e 63, lettera d), della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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